Cassazione Penale, Sentenza n. 27747/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per bancarotta prefallimentare patrimoniale e documentale (art. 216, comm.1, nn.1) e 3), e art. 219, comma 2, legge fall.), deducendo: 1) che la distrazione della modesta giacenza di cassa era di minima offensività e incompatibile con la sussistenza del reato (richiamando l'art. 131-bis c.p.); 2) che non vi erano elementi sufficienti per ritenere provata la sottrazione dei macchinari (capo A2 e A3), essendo verosimile che fossero rimasti nella disponibilità della "Nuova Barbara"; 3) che la mancata consegna delle scritture contabili (capo A5) era da imputare alla Nuova Barbara e non alla Consigli e, comunque, non sussisteva dolo specifico per la configurazione della bancarotta fraudolenta documentale (richiesta di derubricazione a bancarotta semplice); 4) che andavano riconosciute le attenuanti (tenuità del danno e/o attenuanti generiche) in ragione di contributi finanziari, pagamenti di salari e della crisi economica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha confermato la correttezza della motivazione dei giudici di merito ritenendo adeguatamente provata la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La Corte ha richiamato il principio del reato di pericolo concreto: le condotte devono essere valutate nel loro complesso e con riferimento alla loro idoneità ex ante a mettere in pericolo la garanzia dei creditori in un arco temporale prossimo allo stato di insolvenza. Ha ritenuto provati la sottrazione della giacenza di cassa e dei macchinari in leasing (assenza al momento dell'inventario, mancata azione della Consigli per recuperarli, continuità operativa e ritorno in possesso dei locali), nonché l'occultamento/omessa consegna delle scritture contabili (documenti rinvenuti solo successivamente dalla Guardia di Finanza). Ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis e la tenuità del danno, respingendo la richiesta di derubricazione a bancarotta semplice e il riconoscimento delle attenuanti. Il rigetto del ricorso ha pertanto confermato la condanna e la motivazione della Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, numeri 1) e 3), legge fallimentare
Definisce la bancarotta prefallimentare patrimoniale e la bancarotta per distrazione di beni oggetto di leasing; qui interpretata come reato di pericolo concreto la cui offensività richiede valutazione ex ante della idoneità dell'atto a compromettere la garanzia dei creditori
Regola le sanzioni e le circostanze attenuanti/peggiorative per reati fallimentari; la Corte ha escluso l'applicabilità della attenuante di cui all'art. 219, comma 3 (tenuità del danno) nel caso di occultamento documentale che impedisce la ricostruzione del danno
Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile dato il carattere depauperativo complessivo delle condotte e l'entità del danno alla massa creditoria
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale citata nella fase di impugnazione precedente: obbliga alla riassunzione delle dichiarazioni rese in primo grado quando risultino decisive per la sentenza di assoluzione ribaltata in appello; la precedente Cassazione aveva annullato e rinviato per violazione di questa norma su alcuni profili
art. 15, comma 4, legge fallimentare
Obblighi dell'imprenditore in fase prefallimentare di deposito di relazione e bilanci; richiamata per affermare l'obbligo di corretta rappresentazione della situazione economica
art. 16, comma 1, n.3, legge fallimentare
Obbligo, dopo l'apertura della procedura, di consegnare scritture contabili entro tre giorni; la mancata consegna è elemento a supporto della responsabilità
Obbligo di collaborazione con il curatore; la mancata disponibilità alle interlocuzioni rafforza la valutazione di occultamento doloso
Massime di principio
- Il reato di bancarotta prefallimentare patrimoniale è reato di pericolo concreto: valutare la rilevanza penale degli atti depauperativi con riferimento alla loro idoneità ex ante a compromettere la garanzia dei creditori, considerando il tempo (vicinanza allo stato di insolvenza) e il valore economico complessivo delle sottrazioni.
- Le condotte devono essere valutate nel loro insieme e non in modo frazionato: anche somme o beni apparentemente esigui possono essere penalmente rilevanti se inseriti in una strategia complessiva di depauperamento o occultamento che riduce le garanzie dei creditori.
- L'omessa consegna o l'occultamento delle scritture contabili è particolarmente gravoso: impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può integrare bancarotta documentale fraudolenta e ostacolare l'applicazione di attenuanti, incluso il beneficio della tenuità del danno.
- La mancata iniziativa dell'imprenditore per recuperare beni dovuti o per contestare la mancata restituzione (ad es. in caso di revoca di affitto o restituzione dell'azienda) è elemento probatorio rilevante e può essere interpretata come indice di responsabilità.
- La derubricazione a bancarotta semplice o il riconoscimento di attenuanti richiede elementi di fatto positivi e specifici: non bastano deduzioni generiche (crisi economica, presunti sforzi di rifinanziamento) se il quadro fattuale dimostra una pluralità di indici di fraudolenza e rilevante danno alla massa debitoria.
- Nelle controversie fallimentari il giudice valuta anche la condotta collaborativa con il curatore e la tempestività nel fornire documenti; assenza di collaborazione rafforza la valutazione di dolo fraudolento.
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