Cassazione Penale, Sentenza n. 7616/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato non esecutive le sentenze di condanna che disponevano l'abbattimento di opere abusive, perché l'immobile era stato nel frattempo acquisito al patrimonio comunale. Il motivo di ricorso contestava l'erronea applicazione dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001: secondo la giurisprudenza di legittimità l'acquisizione al patrimonio comunale non impedisce di per sé l'esecuzione della demolizione, salvo che il Comune, con delibera consiliare specifica, abbia accertato la sussistenza di interessi pubblici prevalenti al mantenimento dell'opera.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'acquisizione dell'opera al patrimonio disponibile del Comune non è di per sé incompatibile con l'ordine di demolizione; l'eventuale incompatibilità sorge solo se l'ente locale adotta una delibera consiliare che individui e motivi interessi pubblici prevalenti al mantenimento dell'opera. Inoltre, anche una simile delibera è sindacabile dal giudice penale, che deve verificare l'assenza di conflitti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali e che la delibera fornisca specifiche esigenze giustificative. L'ordinanza impugnata era viziata perché non aveva verificato l'esistenza di delibere né esercitato alcun sindacato sul provvedimento amministrativo. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9
L'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio comunale non impedisce automaticamente l'esecuzione dell'ordine di demolizione disposto in sede penale; l'eccezione opera solo se il Comune, con delibera consiliare motivata, accerta l'esistenza di interessi pubblici prevalenti che giustificano la conservazione dell'opera
Norma citata come riferimento al tipo di reato per cui è stata emessa la condanna che prevedeva, tra le conseguenze, l'ordine di demolizione delle opere abusive
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b)
Richiamata nell'ambito delle imputazioni relative alle violazioni urbanistiche/edilizie; utilizzata quale parametro normativo per la condanna che includeva l'ordine di abbattimento
Massime di principio
- L'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale non sospende automaticamente l'esecuzione dell'ordine di demolizione derivante da sentenza penale.
- Per impedire l'abbattimento il Comune deve adottare una delibera consiliare specifica che dimostri interessi pubblici prevalenti al mantenimento dell'opera e motivi tali interessi in relazione al singolo manufatto.
- Anche quando esiste una delibera comunale il giudice penale può sindacare la sua congruità e verificare l'assenza di conflitti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali; la delibera non può limitarsi a valutazioni di carattere generale.
- In assenza di una delibera motivata da parte del Comune, l'ordine di demolizione resta esecutivo e il mancato esercizio della disponibilità da parte del Comune non preclude l'esecuzione.
- In casi analoghi è opportuno verificare documentazione amministrativa (delibere consiliari, atti di acquisizione e atti di disposizione) prima di dichiarare inefficaci o non esecutivi provvedimenti penali che dispongono demolizioni.
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