Ordinanza n. 241/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Questura di Arezzo Provv. n. -OMISSIS- - provvedimento di Ammonimento - minore -OMISSIS--OMISSIS- - Data adozione: -OMISSIS- e in pari data notificato ai ricorrenti presso gli Uffici del Commissariato P.S. Di -OMISSIS-(AR) avente ad “Oggetto: Verbale di notifica ed esecuzione del PROVVEDIMENTO DI AMMONIMENTO del Questore ai sensi dell'art. 5, commi 5 e segg. del Decreto legge nr. 123/2023 coordinato con la Legge di conversione nr. 159/2023 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale) e dell'art. 8, commi 1 e 2 del D.L. nr. 11/2009 e successive modificazioni nei confronti di minori di età compresa fra i dodici e i quattordici anni, redatto nei confronti di: -OMISSIS- -OMISSIS-, nata a -OMISSIS-(AR), il -OMISSIS-, residente a -OMISSIS-(AR) in -OMISSIS-”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale pur se di estremi sconosciuti alla ricorrente, compresi, in particolare: il provvedimento della Questura di Arezzo Verbale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- notificato ai ricorrenti presso il Commissariato P.S. di -OMISSIS-(AR) in data -OMISSIS- avente ad “Oggetto: Verbale di accertamento e contestazione amministrativa operato nei confronti di: -OMISSIS- -OMISSIS-nato il -OMISSIS- a Torino e -OMISSIS- -OMISSIS-nata il -OMISSIS- a -OMISSIS-(AR) , esercenti la potestà genitoriale della figlia minorenne -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- Montevarchi; il diniego di accesso agli atti amministrativi relativo ad istanza di accesso agli atti, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 a fini di tutela giurisdizionale, formulata dai ricorrenti, per il tramite del Legale scrivente, nei confronti della Questura di Arezzo con Comunicazione Pec inviata in data -OMISSIS- e riscontrata dalla Questura di Arezzo in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di ammonimento del Questore nei confronti di un minore e atti connessi, incluso il verbale di accertamento e contestazione amministrativa elevato nei confronti dei genitori per omesso controllo del minore e il diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore nei confronti del minore, deducendo in particolare il difetto di istruttoria, poiché l'Amministrazione avrebbe adottato l'atto senza adeguatamente verificare le affermazioni contenute nella richiesta di ammonimento. Sono stati inoltre impugnati il verbale di accertamento e contestazione amministrativa elevato nei confronti dei genitori per omesso controllo del minore e il diniego di accesso agli atti. Il Collegio ha rilevato, limitatamente al verbale di accertamento e contestazione, una possibile inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., trattandosi di atto prodromico all'irrogazione di una sanzione amministrativa la cui cognizione è devoluta al giudice ordinario ai sensi della l. 689/1981.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta non mediante sospensione immediata degli atti, ma nelle forme dell'art. 55, comma 10, c.p.a., con fissazione dell'udienza pubblica per la sollecita trattazione del merito il 23 settembre 2026. Il Collegio ha ritenuto prima facie sussistente il difetto di istruttoria prospettato, anche perché l'Amministrazione avrebbe sostanzialmente confermato l'assenza di un'adeguata istruttoria sulle circostanze riferite alla minore. Tuttavia, non è stata disposta la sospensione degli effetti degli atti: il pregiudizio dedotto dai ricorrenti era essenzialmente patrimoniale, contenuto e suscettibile di tutela successiva, mentre non risultava un pregiudizio grave e irreparabile per il minore, trattandosi di un ammonimento riferito a rapporti con una minore ormai residente in altro Comune e non più frequentante la stessa scuola o lo stesso ambiente sportivo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate attraverso una sollecita definizione del giudizio, di fissare l'udienza di merito senza sospendere immediatamente l'efficacia degli atti impugnati.
È stato richiamato per la possibile inammissibilità, sottoposta al contraddittorio, dell'impugnazione del verbale di accertamento e contestazione amministrativa.
La cognizione sull'irrogazione della sanzione amministrativa cui il verbale è prodromico è indicata come devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
art. 5, commi 5 e seguenti, d.l. 123/2023, coordinato con l. 159/2023
È indicato quale fondamento normativo del provvedimento di ammonimento del Questore nei confronti del minore.
art. 8, commi 1 e 2, d.l. 11/2009
È richiamato nel provvedimento di ammonimento quale ulteriore base normativa.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare il minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento dell'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. senza sospendere l'efficacia degli atti impugnati.
- La mancata sospensione cautelare è giustificata quando il pregiudizio dedotto sia esclusivamente patrimoniale, contenuto e suscettibile di tutela successiva, e non sussista un danno grave e irreparabile alla sfera personale dell'interessato.
- Un provvedimento amministrativo adottato senza adeguata verifica delle circostanze poste a suo fondamento presenta, in sede cautelare, un possibile difetto di istruttoria, soprattutto quando la stessa amministrazione non contesti sostanzialmente l'assenza di un'istruttoria effettiva.
- Il verbale di accertamento e contestazione amministrativa, in quanto atto prodromico all'irrogazione di una sanzione amministrativa devoluta alla giurisdizione ordinaria, può essere sottratto alla cognizione del giudice amministrativo, con conseguente possibile inammissibilità della relativa impugnazione.
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