Cassazione Penale, Ordinanza n. 35555/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna di due imputati per un furto pluriaggravato commesso all'interno di un istituto scolastico, consistito nella sottrazione di denaro e di numerosi computer completi di tastiere, per un valore complessivo indicato in circa 15.000 euro. Uno dei ricorrenti deduceva che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'attenuante speciale prevista per il contributo collaborativo del colpevole, sostenendo che le sue dichiarazioni avessero consentito il ritrovamento di uno dei computer presso un terzo e l'individuazione dei ricettatori; lamentava inoltre la mancata motivazione sulla congruità della pena, ritenuta eccessiva rispetto al minimo edittale. L'altro ricorrente contestava il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti e, più in generale, la determinazione della pena al di sopra del minimo, deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche in considerazione della sua collaborazione in momenti processuali diversi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata e che, quanto all'attenuante speciale, la collaborazione prestata non fosse stata significativa né concretamente utile all'individuazione dei complici o dei responsabili della ricettazione, avendo condotto soltanto al rinvenimento di uno solo dei beni sottratti presso un unico soggetto, senza consentire l'identificazione degli altri destinatari della refurtiva. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha reputato non sindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito, sorretta da motivazione non illogica, che aveva valorizzato la gravità del fatto, l'entità del bottino e la pluralità delle aggravanti, oltre all'età degli imputati. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
censure di seguito enunciate ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato solo per la modalità di enunciazione dei motivi di ricorso
l'attenuante speciale richiede un contributo collaborativo significativo, utile e concreto per l'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione; la valutazione della sua effettiva utilità è rimessa al giudice di merito se motivata in modo non illogico
art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen.
richiamato come base delle aggravanti ritenute sussistenti e poste in equivalenza con le attenuanti generiche
fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186/2000
richiamata a sostegno della possibilità di irrogare la somma alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile
Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep. 2021, Dondolini
richiamata come precedente sulla necessità di un contributo collaborativo significativo e sulla discrezionalità del giudice nel valutarne l'utilità
Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato
richiamata sul principio per cui è inammissibile il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio
richiamata sul medesimo principio di autosufficienza e confronto con la motivazione
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
richiamata sul medesimo principio di inammissibilità del motivo non confrontato con la motivazione
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli
richiamata in tema di contenuto essenziale del motivo di impugnazione e di necessità di confronto con la decisione censurata
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure di merito o a prospettare una diversa lettura delle prove.
- L'attenuante speciale correlata alla collaborazione nella individuazione di complici o ricettatori del furto presuppone un apporto significativo, concreto e realmente utile: non basta una collaborazione solo parziale o generica, se non consente l'identificazione dei destinatari della refurtiva.
- La valutazione circa l'utilità concreta della collaborazione ai fini dell'attenuante speciale è affidata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non illogica o non contraddittoria.
- La censura sulla misura della pena è inammissibile quando si risolva in una richiesta di rivalutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio, se il giudice di merito ha indicato ragioni coerenti, quali gravità del fatto, entità del danno e presenza di aggravanti.
- In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue ex lege, ove emerga colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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