Cassazione Penale, Ordinanza n. 25219/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per ricettazione. L'unico motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato contestato e alla conformità del ricorso ai requisiti di specificità di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. In sostanza, la censura non indicava in modo puntuale gli elementi posti a base dell'impugnazione e non si correlava alle argomentazioni della sentenza d'appello, impedendo alla Corte di valutare concretamente i rilievi mossi. La difesa sosteneva dunque l'insufficienza/contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata, ma senza sviluppare una critica specifica alle ragioni della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e privo di specificità, non essendo stata ravvisata una reale correlazione tra le ragioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza d'appello era adeguatamente motivata quanto alla sussistenza del reato e alla responsabilità dell'imputato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata per il reato di ricettazione oggetto di conferma in appello
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato come parametro dei requisiti di specificità dell'atto di impugnazione; la mancanza di adeguata specificità rende il motivo inammissibile
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo, pur formalmente riferito a violazione di legge o vizio di motivazione, non individua in modo specifico gli errori della decisione impugnata e non si confronta con le sue argomentazioni.
- La specificità del motivo di ricorso esige una correlazione effettiva tra le ragioni della sentenza impugnata e le censure dedotte; la mera riproposizione di contestazioni generiche non consente il sindacato di legittimità.
- Quando la corte di merito ha reso una motivazione adeguata sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità dell'imputato, la cassazione non può sovrapporre una rivalutazione del fatto in assenza di censure specifiche e pertinenti.
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