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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42047/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per due motivi principali: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Udine (sosteneva che il reato di frode informatica si consuma dove si consegue l'ingiusto profitto, non dove si manipola il sistema, e quindi la competenza doveva essere determinata in base alla residenza dell'imputato); 2) vizio di motivazione e travisamento degli elementi indiziari, in particolare riguardo all'associazione dell'indirizzo IP e dell'utenza telefonica a terze persone non identificate, all'utilizzo delle carte Postepay senza individuazione del luogo d'uso e alla mancata identificazione del titolare del conto gioco inizialmente accreditato, elementi che avrebbero potuto dimostrare l'estraneità dell'Orlando alla condotta contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo non è manifestamente infondato (richiamando l'orientamento più recente secondo cui la frode informatica si consuma nel luogo e nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto, analogamente alla truffa). Tuttavia ha constatato che, successivamente alla pronuncia impugnata, il reato ascritto (art. 640-ter c.p.) si è estinto per prescrizione: commesso il 12/01/2014, con tempo prescrizionale di sei anni aumentato fino a un quarto per atti interruttivi (quindi 7 anni e 6 mesi), la prescrizione è maturata il 12/07/2021. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione (ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 640-ter cod. pen.

    Delitto di frode informatica: la Corte richiama che, secondo la giurisprudenza più recente, ha la stessa struttura della truffa e si consuma nel momento e nel luogo in cui si consegue l'ingiusto profitto.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per inosservanza di norme processuali; usato dal ricorrente per contestare la decisione sulla competenza territoriale.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; invocato dal ricorrente riguardo al travisamento degli elementi indiziari.

  • art. 9, comma 2 cod. proc. pen.

    Regola suppletiva per la determinazione della competenza territoriale quando non è individuabile il luogo di consumazione; il ricorrente sosteneva che avrebbe dovuto applicarsi e determinare competenza diversa.

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce il tempo necessario a prescrivere (pari al massimo della pena edittale e, per i delitti, non inferiore a sei anni); applicato per calcolare il termine prescrizionale per il reato di cui all'art. 640-ter.

  • art. 161, secondo comma, cod. pen.

    Prevede che gli atti interruttivi della prescrizione non possono aumentare il tempo necessario a prescrivere di più di un quarto; usato per determinare il termine complessivo (6 anni + 1/4 = 7 anni e 6 mesi).

  • art. 160, terzo comma cod. pen.

    Richiamato in relazione alle regole sugli effetti degli atti interruttivi sulla prescrizione.

  • art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione; sulla base di essa è stata disposta l'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Il reato di frode informatica va valutato, secondo l'orientamento più recente, come consumato nel luogo e nel momento in cui si consegue l'ingiusto profitto (analogamente alla truffa); la determinazione della competenza territoriale deve tenerne conto.
  • Se non è possibile individuare il luogo di utilizzazione di strumenti (es. carte prepagate), può trovare applicazione la regola suppletiva dell'art. 9 c.p.p. per determinare la competenza in base alla residenza dell'imputato o di altra norma suppletiva.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto della pena massima edittale e, per i delitti con pena massima fino a tre anni, il termine prescrizionale è comunque di sei anni; gli atti interruttivi possono aumentare il termine fino a un quarto.
  • Qualora, nel corso del giudizio di cassazione, risulti che la prescrizione è già maturata, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Contestazioni sulla competenza territoriale o su elementi indiziari devono essere sollevate tempestivamente e supportate da accertamenti specifici; tuttavia, anche se fondate, l'esito pratico può essere influenzato dalla prescrizione intervenuta nel frattempo.
  • Le conclusioni del Pubblico Ministero in cassazione possono chiedere l'annullamento per prescrizione e vengono valutate insieme agli altri profili di diritto, influenzando l'esito quando la prescrizione è effettivamente maturata.

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