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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35101/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo manifestamente non idoneo a superare la motivazione della sentenza d'appello, perché sostanzialmente ripetitivo e privo di specifica critica alle rationes decidendi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la sua penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio per i delitti di lesioni e rapina pluriaggravata. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di rapina ex art. 628 c.p., contestando la ricostruzione probatoria e, in particolare, l'utilizzo dei tabulati telefonici. La Corte di cassazione rileva però che il motivo si limita a reiterare doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione ampia, logica e priva di manifeste aporie, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata. La decisione di merito aveva valorizzato un complesso indiziario convergente e univoco, costituito non solo dai tabulati telefonici, ma anche dai dati GPS del motociclo con targa contraffatta impiegato per la rapina e dal raffronto tra l'immagine fotografica dell'imputato acquisita in un controllo della Polizia Stradale e quella estrapolata dal sistema di videosorveglianza nel giorno del fatto.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Norma incriminatrice della rapina richiamata quale titolo di reato oggetto della contestazione e della verifica di responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo meramente reiterativo doglianze già esaminate e disattese in appello, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione di merito è immune da censure di legittimità quando si fonda su un compendio indiziario plurimo, convergente e univoco, valutato unitariamente dal giudice di appello.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente contestare singoli segmenti del materiale probatorio se la decisione impugnata ha tratto la responsabilità da più elementi tra loro coerenti e non si evidenziano manifesta illogicità o aporie argomentative.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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