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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13231/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una società correntista ha agito contro la banca chiedendo l'accertamento della nullità del contratto di conto corrente e di alcune clausole relative a interessi ultralegali, capitalizzazione degli interessi passivi e commissioni di massimo scoperto, con conseguente restituzione delle somme ritenute indebitamente versate. Il tribunale, all'esito di c.t.u., ha accolto la domanda con ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., poi divenuta efficace per mancata richiesta di sentenza nel termine previsto. La banca ha appellato deducendo, tra l'altro, la nullità per difetto di motivazione dell'ordinanza, l'erroneità dei criteri di ricalcolo del saldo in assenza di tutti gli estratti conto e l'inattendibilità della consulenza tecnica. In cassazione la banca ha proposto cinque motivi: il primo e il secondo relativi alla motivazione della decisione di appello e alla pretesa mancata considerazione delle censure alla c.t.u.; il terzo e il quarto sulla ripartizione dell'onere della prova e sulla correttezza del criterio di ricalcolo adottato dal consulente; il quinto sui chiarimenti resi dal c.t.u. in appello e sulla loro asserita contraddittorietà.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha ritenuto assorbiti il secondo e il quinto, e ha accolto il terzo e il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ratio dell'accoglimento è che, nella domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista, l'onere di produrre l'intera documentazione bancaria necessaria alla ricostruzione del rapporto grava sull'attore-correntista; l'incompletezza degli estratti conto non può quindi essere posta a carico della banca convenuta soltanto resistente. La decisione impugnata ha dunque errato nel ritenere corretto l'addebito alla banca dell'omessa produzione documentale e nel legittimare il criterio di ricalcolo adottato dal c.t.u. partendo da dati documentali incompleti.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale norma sulla necessaria motivazione della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come vizio dedotto per nullità della sentenza o del provvedimento per motivazione mancante o apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per censurare l'omesso esame di circostanze e rilievi sulla c.t.u.

  • art. 2697 c.c.

    ritenuto decisivo per affermare che l'onere probatorio sulla documentazione del rapporto e sull'indebito grava sul correntista attore

  • art. 186 quater c.p.c.

    disciplinante l'ordinanza anticipatoria di condanna che può acquistare efficacia di sentenza impugnabile se il processo si estingue o se non viene chiesta la sentenza nei termini

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    richiamati per escludere che, caducata l'ordinanza, vi fosse necessità di regressione del processo; il giudice d'appello avrebbe comunque dovuto decidere il merito

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal correntista per la ripetizione di somme indebitamente trattenute dalla banca, l'onere di provare il fatto costitutivo della domanda comprende la produzione della documentazione bancaria necessaria alla ricostruzione dell'andamento del conto, e grava quindi sull'attore.
  • Se il correntista non deposita tutti gli estratti conto e non esistono altri documenti idonei a ricostruire integralmente i movimenti, l'incompletezza documentale ricade in danno del medesimo attore; il ricalcolo può partire dal primo saldo disponibile sfavorevole al cliente.
  • Non è corretto porre a carico della banca resistente l'omessa produzione degli estratti conto quando essa si limita a resistere alla domanda di ripetizione dell'indebito.
  • Il motivo di ricorso per difetto di motivazione di una decisione di appello è inammissibile se, anche in ipotesi di accoglimento, il giudice di secondo grado avrebbe comunque dovuto decidere nel merito senza regressione del processo, e se la sentenza impugnata contiene comunque una motivazione riconoscibile.
  • Le censure contro la consulenza tecnica d'ufficio devono misurarsi con la base documentale effettivamente disponibile: se la documentazione prodotta è incompleta per fatto dell'attore, non può pretendersi che l'incompletezza ricada sulla controparte o che renda di per sé illegittimo il ricalcolo fondato sui dati disponibili.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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