Cassazione Penale, Sentenza n. 34430/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, con provvedimento del 7 marzo 2025, aveva disposto il trattenimento di una missiva pervenuta il 31 gennaio 2025 e indirizzata al detenuto. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 12 marzo 2026, aveva rigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art. 18-ter, comma 6, c.p.p. (come indicato nel provvedimento). La lettera, inviata dalla figlia del detenuto, menzionava una conversazione con un soggetto identificato soltanto per nome, potenzialmente noto al destinatario; il Tribunale aveva ritenuto tale riferimento idoneo a giustificare il trattenimento e aveva considerato necessarie cautele anche per tutelare la moglie del detenuto, collaboratrice di giustizia sottoposta a protezione. Con un unico motivo, la difesa ha denunciato l’erronea applicazione degli artt. 18-ter e 41-bis ord. pen., deducendo che il sacrificio del diritto costituzionale alla corrispondenza richiedeva la dimostrazione di un pericolo concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica e che nella motivazione vi fosse soltanto un sospetto. Ha aggiunto che la moglie era allora prossima a uscire dal sistema di protezione e che tale circostanza era esterna al contenuto della missiva. Ha inoltre contestato il tempo trascorso tra la ricezione della lettera e la comunicazione del trattenimento, lamentando che il ritardo rispetto all’obbligo di informazione immediata avesse provocato preoccupazione per l’assenza di notizie dai familiari. Ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto sufficiente la motivazione del Tribunale: il riferimento della missiva a una conversazione con una persona non identificata compiutamente, ma potenzialmente nota al detenuto, consentiva di desumere che il messaggio potesse avere un significato ulteriore rispetto a quello apparente e fondava, senza contraddittorietà o manifesta illogicità, il trattenimento a tutela dell’ordine e della sicurezza. Quanto alla comunicazione, la Corte ha chiarito che l’informazione immediata prevista dall’art. 18-ter, comma 5, ord. pen. riguarda il provvedimento di trattenimento, non il visto di controllo. Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 7 marzo 2025 risultava comunicato al detenuto nella stessa data, consentendogli di proporre reclamo; la censura riferita alla data di ricezione della missiva è quindi infondata. In ogni caso, la violazione del termine di comunicazione non comporta conseguenze sull’efficacia del provvedimento.
Norme richiamate
art. 18-ter, comma 1, ord. pen.
Nonostante la disposizione normativa non specifichi le ipotesi in cui ciò possa avvenire, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il trattenimento può essere disposto solo qualora ricorrano i presupposti indicati dall'art. 18-ter, comma 1, Ord. pen. e, cioè, quando l'autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per le esigenze relative alle indagini o di prevenzione dei reati, di ordine e di sicurezza pubblica, che costituiscono i presupposti per l'adozione della prima forma di controllo.
Il trattenimento della corrispondenza è consentito soltanto in presenza dei presupposti di controllo previsti dal comma 1, ossia di una situazione di pericolo concreto per le indagini, la prevenzione dei reati, l’ordine o la sicurezza pubblica.
art. 18-ter, comma 5, ord. pen.
Il tenore letterale della norma lascia intendere che oggetto dell’informazione sia il provvedimento di trattenimento del magistrato di sorveglianza e non il visto di controllo. La comunicazione, infatti, è finalizzata a consentire il reclamo.
L’obbligo di informazione immediata riguarda il provvedimento con cui viene disposto il trattenimento, così da consentire al detenuto di proporre reclamo; non riguarda il visto di controllo.
Con ordinanza del 12 marzo 2026, il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 18-ter, comma 6, cod. proc. pen. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 7 marzo 2025 che aveva disposto il trattenimento di una missiva pervenuta il 31.1.2025 ed inviata all’odierno ricorrente.
La disposizione è richiamata quale base del reclamo al Tribunale di sorveglianza contro il provvedimento di trattenimento della corrispondenza.
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), ord. pen.
Quanto ai detenuti sottoposti al regime speciale dell'art. 41-bis Ord. pen., la lett. e) del comma 2-quater di tale disposizione prevede la sottoposizione al visto di censura di tutta la corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia.
Per i detenuti sottoposti al regime speciale, la corrispondenza è sottoposta al visto di censura, fatte salve le comunicazioni indicate dalla disposizione; il trattenimento resta disciplinato dalle regole generali dell’art. 18-ter ord. pen.
art. 38 d.P.R. n. 230 del 2000
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ad essa si applichi la regolamentazione generale dettata dagli artt. 18-ter ord. pen. e 38 reg. esec. ord. penit. e che, pertanto, tale trattenimento può essere disposto quando, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'autorità giudiziaria ritenga che sussiste una situazione di pericolo concreto per le esigenze indicate dall'art. 18-ter, comma 1, ord. pen., della quale il giudice deve dare conto con una motivazione che indichi gli elementi concreti dai quali tale pericolo viene desunto.
La disciplina regolamentare concorre a regolare il trattenimento anche della corrispondenza dei detenuti in regime speciale; il provvedimento deve indicare elementi concreti dai quali desumere il pericolo rilevante.
Massime di principio
- Il trattenimento della corrispondenza di un detenuto, anche sottoposto al regime speciale dell’art. 41-bis ord. pen., richiede una situazione di pericolo concreto riferibile alle esigenze indicate dall’art. 18-ter, comma 1, ord. pen.; la motivazione deve esporre gli elementi concreti da cui il pericolo è desunto.
- La motivazione del trattenimento può fondarsi su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva coincida con quello apparente. Non è necessario provare con certezza che la lettera contenga un ordine o un incitamento a commettere reati, ma non è sufficiente un sospetto privo di elementi concreti.
- La motivazione sul trattenimento può essere sintetica, ma deve rendere comprensibili gli elementi di fatto e il ragionamento che giustificano la misura; può inoltre essere legittimo non esplicitare specificamente i motivi quando ciò vanificherebbe le finalità investigative, preventive o di sicurezza.
- L’informazione immediata prevista dall’art. 18-ter, comma 5, ord. pen. ha per oggetto il provvedimento di trattenimento, non il visto di controllo, ed è funzionale a consentire il reclamo.
- La violazione del termine di comunicazione previsto dall’art. 18-ter, comma 5, ord. pen. non determina, di per sé, conseguenze sull’efficacia del provvedimento di trattenimento.
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