Cassazione Penale, Sentenza n. 39694/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva l'insussistenza di concrete esigenze cautelari e, in subordine, l'adeguatezza di una misura meno afflittiva (es. domiciliari).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto congrue e non illogiche le motivazioni impugnate, rilevando il pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati: la detenzione di 78,89 grammi di cocaina suddivisa in 180 bustine, strumenti per il confezionamento, annotazioni in agenda e la somma di 1.000 euro senza giustificazione sono stati valutati come indizi di attività abituale di spaccio; l'indagato era privo di stabile attività lavorativa e l'abitazione era utilizzata per lo spaccio, rendendo incompatibile la misura domiciliare. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; ordine alla Cancelleria di eseguire gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico sugli stupefacenti), art. 73, comma 1
La contestazione riguarda la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (quantità, confezionamento, strumenti, annotazioni e denaro) siano compatibili con la contestazione di detenzione a fini di spaccio e giustifichino esigenze cautelari.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1‑ter
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della Cancelleria successivi alla sentenza (comunicazioni ecc.).
Massime di principio
- La mera contestazione di "modesta gravità" non è sufficiente: per impugnare con successo una custodia cautelare occorre confrontare e confutare specificamente le argomentazioni motivanti dell'ordinanza impugnata.
- Elementi concreti quali quantità significativa di stupefacente, suddivisione in numerose dosi (es. molte bustine), strumenti per il confezionamento, annotazioni riconducibili all'attività di spaccio e denaro contante inspiegato costituiscono indizi rilevanti di attività abituale di spaccio e favoriscono la valutazione del pericolo di reiterazione del reato.
- L'uso dell'abitazione per lo svolgimento dell'attività di spaccio rappresenta un elemento ostativo all'applicazione della misura domiciliare; in tali casi la custodia cautelare in carcere può ritenersi proporzionata.
- La mancanza di una stabile attività lavorativa e l'assenza di spiegazioni sul denaro rinvenuto possono essere valutate come indici che l'illecita attività di spaccio sia la principale fonte di sostentamento, aggravando il quadro cautelare.
- In sede di impugnazione cautelare è necessario proporre argomentazioni specifiche e, se possibile, prove o elementi alternativi che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari (es. concrete garanzie di non reiterazione, collegamenti lavorativi stabili, impossibilità di usare l'abitazione per il reato).
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