Cassazione Penale, Ordinanza n. 10126/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. n. 286/1998, con pena di un anno di reclusione. Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha rilevato preliminarmente che, trattandosi di imputato assente e di sentenza successiva al 30 dicembre 2022, il difensore non era munito del mandato specifico ad impugnare richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Ha inoltre ritenuto il ricorso comunque manifestamente infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale era stato adeguatamente fondato dal giudice di merito sui numerosi precedenti penali dell'imputato, senza che nel ricorso fossero state formulate specifiche censure idonee a incrinare tale motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto dirimente la mancanza del mandato specifico ad impugnare conferito al difensore per l'imputato assente, come richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., per le impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo il 30 dicembre 2022. In ogni caso, ha aggiunto che il ricorso era anche manifestamente infondato, perché la motivazione del diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena era sorretta da plurimi precedenti penali e non era stata efficacemente censurata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 13, comma 13-bis, d.lgs. n. 286/1998
Norma incriminatrice in relazione alla quale l'imputato era stato condannato in primo e in secondo grado; il testo non specifica oltre la fattispecie concreta.
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
Per l'imputato assente, il difensore deve essere munito di specifico mandato ad impugnare, a pena di inammissibilità del ricorso.
art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022
La nuova disciplina del mandato specifico ad impugnare si applica alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo il 30 dicembre 2022.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., sulla necessità del mandato specifico ad impugnare per l'imputato assente.
Massime di principio
- Nel caso di imputato assente, l'impugnazione proposta dal difensore è inammissibile se manca il mandato specifico ad impugnare richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., quando la disciplina sia applicabile ratione temporis.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto anche solo da alcuni elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di confutare espressamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli emergenti dagli atti.
- È legittima la motivazione che fonda il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale sulla presenza di plurimi precedenti penali dell'imputato, se il ricorso non indica specifiche censure idonee a mettere in discussione tale valutazione.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche sulla motivazione del diniego di benefici penali, senza specifiche critiche alla ratio decidendi, è manifestamente infondato e conduce all'inammissibilità.
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