Cassazione Penale, Sentenza n. 13400/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per traffico di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90), denunciando vizio di motivazione: secondo la difesa il Tribunale non avrebbe attribuito alcuna specifica condotta al Mansouri, che si trovava "al di sopra del muretto" mentre lo spaccio sarebbe avvenuto sotto; la difesa sostiene che egli fosse solo un cliente abituale o un conoscente, non parte dell'attività di spaccio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza costituisca una censura di merito non consentita in sede di legittimità, poiché la difesa ripropone la versione dei fatti dell'indagato (richiesta di nuova ricostruzione probatoria). La Corte ha ritenuto invece adeguata la motivazione del Tribunale, che aveva descritto una lunga osservazione (circa due ore) degli operanti, la dinamica delle cessioni e una ripartizione dei ruoli nel gruppo di spaccio, rilevando la prolungata presenza del Mansouri nell'area come elemento indiziario di un ruolo di vedetta/controllo. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
riesame ex art. 309 cod. proc. pen.
Indica la competenza del Tribunale per il riesame delle misure cautelari; utilizzata per contestualizzare il provvedimento impugnato.
art. 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 309/90
Norma sostanziale che punisce il traffico di stupefacenti, individuando il delitto per cui è stata disposta la misura cautelare.
articolo 273, comma 1 e comma 1-bis cod. proc. pen.
La Corte richiama che ai fini delle misure cautelari è sufficiente il requisito della gravità degli indizi (comma 1); il comma 1-bis richiama i commi 3 e 4 ma non il comma 2 dell'art. 192, pertanto alle esigenze cautelari non si richiedono gli stessi criteri di precisione e concordanza tipici del giudizio di merito.
articolo 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire che il criterio di precisione e concordanza richiesto dall'art. 192 comma 2 non si applica nella stessa misura nella fase cautelare, dove è sufficiente la gravità degli indizi.
art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria in caso di inammissibilità e condanna alle spese/sanzione.
Corte Cost. sent. n. 186/2000 (richiamata)
Corte cost. sent. n. 186/2000
Citata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari la contestazione di mera valutazione fattuale (richiesta di nuova ricostruzione dei fatti) è generalmente inammissibile: la Corte verifica solo la congruità e la logicità della motivazione, non riconsidera le prove.
- Per le misure cautelari personali, ai fini dell'applicabilità della misura è sufficiente la "gravità" degli indizi; non è richiesto il livello di precisione e concordanza degli indizi richiesto per la decisione di merito.
- Descrizioni dettagliate della dinamica investigativa (es. lunga osservazione, suddivisione di ruoli tra più soggetti, presenza prolungata in un'area di spaccio) possono costituire indizi gravi tali da giustificare la custodia cautelare, anche se non vi è una singola azione direttamente contestata all'indagato.
- La difesa in sede di legittimità dovrebbe concentrarsi su vizii di motivazione formali o su errori di diritto nell'apprezzamento probatorio (incongruenze logiche, carenze motivazionali) più che su una semplice ritrattazione/riqualificazione dei fatti dichiarati dall'indagato.
- Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria; valutare attentamente l'ammissibilità e il contenuto della impugnazione prima di proporla.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13359/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13362/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13364/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13365/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13366/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13368/2024 del 03/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →