Cassazione Penale, Sentenza n. 34668/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, con ricorso per cassazione, dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di estorsione aggravata in concorso. La difesa deduceva: assenza di motivazione sul "fumus commissi delicti" e inattendibilità della persona offesa (mancanza di riscontri oggettivi); vizi di motivazione sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento della prova e di reiterazione), sostenendo che, data l'incensuratezza della ricorrente, misure meno afflittive sarebbero state sufficienti.
La decisione
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ribadisce che il Tribunale del riesame ha adeguatamente analizzato e motivato i gravi indizi di colpevolezza, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa integrate e corroborate da intercettazioni telefoniche, videoriprese e documentazione bancaria. Confermata altresì la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione, e l'idoneità della misura degli arresti domiciliari. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Individua l'istanza di riesame avverso le misure cautelari; richiamato come quadro procedurale dell'impugnazione originaria.
Definisce la condizione dei "gravi indizi di colpevolezza" come presupposto per la misura cautelare; la Corte conferma che il giudice di merito ha adeguatamente motivato la sussistenza di tali indizi.
Elenca le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione). La Corte ha ritenuto provata in particolare la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, giustificando la misura applicata.
Norma sulle regole per le dichiarazioni testimoniali; la Corte richiama l'orientamento secondo cui le regole dell'art. 192, comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare indizi se soggettivamente credibili e intrinsecamente coerenti.
Criteri per la valutazione della personalità dell'imputato e per il giudizio prognostico; usato per giustificare la valutazione della pericolosità e del rischio di reiterazione.
Consente la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa; applicata per disporre il pagamento di euro 3.000.
Giurisprudenza richiamata (Sez. U. n. 11/2000, Sez. U. n. 4161/2012, Sez. 5 n. 5609/2013, ecc.)
La Corte richiama principi consolidati: il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica della adeguatezza della motivazione e dell'assenza di manifesta illogicità; le dichiarazioni della persona offesa, se credibili intrinsecamente, possono integrare gravi indizi anche in mancanza di riscontri esterni.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole integrare i gravi indizi di colpevolezza se risultano soggettivamente credibili e intrinsecamente coerenti; in presenza di tale credibilità la mancanza di riscontri esterni non impedisce l'adozione di misure cautelari.
- La Corte di cassazione non riforma la valutazione probatoria del giudice di merito salvo che la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria: i rimedi sono limitati alla verifica della correttezza formale e logica della motivazione.
- Per contrastare una misura cautelare occorre contestare specificamente l'assenza di concrete e attuali esigenze cautelari (es. dimostrare l'inidoneità probatoria delle fonti, l'assenza di pericolo di reiterazione o di inquinamento delle prove) e non limitarsi a prospettare una diversa lettura dei fatti già valutati dal giudice.
- Elementi di riscontro oggettivi (intercettazioni, videoriprese, documentazione bancaria) rafforzano la legittimità della misura cautelare anche quando centrale è la testimonianza della persona offesa.
- Nel motivare l'impugnazione in cassazione è rischioso riproporre censure già esaminate dal riesame senza addurre nuovi profili di illegittimità o manifesta illogicità: il ricorso può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato a spese e ammende.
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