Cassazione Penale, Sentenza n. 20339/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamenta la carenza e la contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello in relazione al mancato riconoscimento, o al mancato riconoscimento nella massima estensione, di due attenuanti: le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e l'attenuante speciale della "dissociazione attuosa" prevista dall'art. 416-bis.1, terzo comma, c.p. Il ricorrente sosteneva che la sua collaborazione e il ravvedimento dimostrati meritassero una valutazione positiva e prevalente sulle aggravanti, e che la Corte di appello avesse valorizzato le sue dichiarazioni per taluni punti ma non avesse motivato perché non applicava le circostanze attenuanti nella misura massima.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della misura dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, c.p., e alla mancata valutazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), rilevando: (i) omissione di esame del motivo di appello relativo alle attenuanti generiche, non potendo ritenersi implicitamente assorbito dato che la motivazione non fornisce elementi che implicano un rifiuto; (ii) contraddittorietà nella motivazione circa la riduzione dell'incidenza dell'attenuante della dissociazione nonostante avesse riconosciuto l'utilità e l'attendibilità della collaborazione del Misso. Per questi profili la sentenza è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli per un nuovo giudizio limitato ai punti sulle circostanze attenuanti. La pronuncia non ha inciso sull'accertamento della responsabilità né sui diritti risarcitori delle parti civili; la Corte ha inoltre rigettato l'istanza di rifusione spese della parte civile per mancanza di interesse effettivo rispetto ai punti annullati.
Norme richiamate
presente nel testo come riferimento alla concorso di persone nel reato
Norma richiamata per definire il concorso di persone, usata nella ricostruzione del ruolo partecipativo del Misso nell'evento criminoso
Norma delittuosa richiamata per il fatto principale contestato (omicidio)
art. 577, primo comma nn. 3 e 7 cod. pen.
Richiamata come riferimento alle aggravanti contestate (numero dei partecipi, motivo abietto ecc.)
terzo comma (attenuante per dissociazione attuosa)
La Corte ricorda che l'attenuante speciale per la dissociazione si fonda sull'utilità oggettiva della collaborazione; se riconosciuta la sua incidenza non può essere ridimensionata per valutazioni attinenti alla gravità del reato o alla pericolosità dell'imputato, salvo motivazione specifica
Le attenuanti generiche devono essere esaminate e motivate esplicitamente quando vengono dedotte; la loro mancata considerazione costituisce omissione di giudizio se il motivo di appello è specifico
determinazione della pena
Richiamato in relazione alla valutazione dell'entità della pena e alla ponderazione tra aggravanti e attenuanti
art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
vizi di motivazione e violazione di legge in motivazione
Base normativa per i motivi di cassazione che censurano carenze o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata
Sez. 2, n.46261 del 18/09/2019 e Sez. 2, n.18875 del 30/04/2021 (giurisprudenza di legittimità citata)
pronunce citate nella motivazione
La giurisprudenza richiamata chiarisce che l'omesso esame di un motivo può essere considerato implicitamente assorbito solo se incompatibile con la ratio decidendi; e che l'attenuante della dissociazione si basa sull'utilità oggettiva della collaborazione e non può essere ridotta per ragioni di gravità del reato senza motivazione specifica
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve esaminare e motivare espressamente le richieste di attenuanti (sia generiche che speciali); l'omissione può determinare annullamento se il motivo non risulta implicitamente assorbito dalla motivazione
- L'attenuante speciale per dissociazione (art. 416-bis.1, terzo comma) si fonda sull'utilità oggettiva della collaborazione: se la collaborazione è ritenuta utile e attendibile, il giudice non può ridurne l'incidenza senza motivazione specifica e approfondita
- Non è coerente valorizzare la collaborazione di un imputato per ricostruire responsabilità altrui e poi negare senza adeguata motivazione la sua applicazione in misura massima come attenuante
- Quando l'annullamento riguarda solo la misura delle circostanze attenuanti (e non la responsabilità), la parte civile può restare priva di interesse rispetto all'esito del giudizio di rinvio e non avrà diritto automatico alle spese connesse
- Per il difensore: in appello e in cassazione conviene sollevare in modo specifico e circostanziato i profili relativi al ravvedimento e all'utilità della collaborazione, documentandone riscontri e ricadute pratiche per la punibilità
- Per il giudice: se si decide di non accordare o di ridurre l'effetto premiale di una collaborazione riconosciuta utile, è necessario fornire una motivazione puntuale che spieghi il perché della scelta, anche alla luce della giurisprudenza consolidata
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