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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02435/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da distinti avvisi di liquidazione emessi per recuperare l'imposta di registro, applicata nella misura proporzionale dell'1%, in relazione alla registrazione di una sentenza parziale del Tribunale che, in un giudizio di scioglimento della comunione avente a oggetto un'unità immobiliare commerciale indivisa e indivisibile, non aveva definito definitivamente la divisione ma si era limitata a disporre il prosieguo dell'istruttoria per la vendita del bene. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi e i ricorsi erano stati accolti; l'Agenzia aveva proposto appello, respinto dalla CTR, che aveva ritenuto applicabile la tariffa in misura fissa perché la pronuncia aveva mera valenza di ordine procedimentale/cautelare e non conteneva un accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 1111 c.c., sostenendo che la sentenza, pur non attribuendo diritti ai comunisti, incideva comunque su un diritto reale a contenuto patrimoniale e doveva quindi essere tassata con aliquota proporzionale dell'1%.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato l'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 e l'art. 8 della Tariffa, distinguendo tra sentenze che trasferiscono o costituiscono diritti reali immobiliari, quelle che accertano diritti a contenuto patrimoniale e quelle che non comportano trasferimento, condanna o accertamento di tali diritti. Ha osservato che la sentenza non definitiva del Tribunale non aveva risolto aspetti controversi fondamentali della divisione incidenti su posizioni soggettive patrimoniali, ma si era limitata a decidere sull'opportunità di differire la divisione e a rimettere la causa in istruttoria per la concreta vendita dell'immobile. Ne è derivato che la corretta tassazione era quella in misura fissa prevista dalla lett. d) della Tariffa, come già statuito dalla CTR. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, con esclusione dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, lett. c), Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    si riferisce agli atti dell'autorità giudiziaria che recano accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, soggetti a imposta proporzionale dell'1%.

  • art. 8, Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    prevede diversi regimi impositivi per gli atti giudiziari: trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari, accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, oppure misura fissa quando non vi sia trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

  • art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986

    gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti a imposta di registro anche se impugnati o impugnabili, salvo conguaglio all'esito definitivo della lite.

  • art. 1111 c.c.

    richiamato dall'Agenzia come norma sullo scioglimento della comunione; la Corte non ne trae un autonomo principio decisivo, ma conferma che la pronuncia non definitiva non aveva già definito in senso patrimoniale la divisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude la sua applicazione perché la soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, occorre distinguere tra pronunce che definiscono realmente, anche solo parzialmente, un diritto a contenuto patrimoniale e pronunce che si limitano a regolare il prosieguo del giudizio senza incidere in modo decisivo sulla situazione soggettiva sostanziale.
  • Nello scioglimento della comunione, la sentenza non definitiva che non accerta ancora in modo compiuto diritti patrimoniali tra le parti ma dispone soltanto il differimento della divisione e il prosieguo dell'istruttoria non integra un atto da assoggettare a imposta proporzionale per accertamento di diritti patrimoniali.
  • La tassazione di una sentenza giudiziale va correlata al contenuto effettivo della decisione e non alla sola astratta incidenza su un bene o su un diritto reale: se manca un accertamento patrimoniale definitorio, opera la tassazione in misura fissa prevista per gli atti non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveProprietà
RamiTributiProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della prova

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