Cassazione Civile, Ordinanza n. 24166/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato la rituale rinuncia al ricorso in cassazione e ha dichiarato l'estinzione del processo, compensando integralmente le spese di lite tra le parti per effetto dell'adesione alla rinuncia. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della previsione e la sua operatività solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva confermato l'annullamento, disposto in primo grado, di un avviso di accertamento Tosap relativo all'occupazione abusiva di area pubblica. Il ricorso era affidato a tre motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente, con adesione degli eredi del controricorrente, ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, ma ricettizio, che richiede la notifica alle parti costituite o la comunicazione ai loro avvocati con visto.
La rinuncia rituale al ricorso determina l'estinzione del processo di cassazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore contributo unificato non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se compiuta nel rispetto delle forme di legge, estingue il processo di legittimità senza necessità di accettazione della controparte.
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non accettizio, ma deve essere portata a conoscenza delle parti costituite o dei loro difensori per produrre effetti processuali.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, le spese possono essere compensate integralmente ove vi sia adesione espressa della controparte.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti non è estensibile in via interpretativa ai casi di estinzione del giudizio per rinuncia.
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