Cassazione Penale, Sentenza n. 18551/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro il rigetto del reclamo avverso la sanzione disciplinare di esclusione dalle attività ricreative e sportive per tre giorni, inflitta dal Consiglio di disciplina per violazione dell'art. 77, comma 1, n. 16 del d.P.R. 30/06/2000, n. 230. Il ricorrente deduceva: (i) mancata e poco precisa contestazione dei fatti a lui addebitati e carenza di motivazione della sanzione; (ii) illegittimità della contestazione operata dal solo comandante di reparto senza la presenza del Direttore (o sua delega valida); (iii) mancata o informale comunicazione della convocazione al CDD (convocazione "ad horas"), con conseguente violazione delle garanzie difensive; (iv) in fatto, la condotta contestata (togliersi le scarpe) non costituirebbe infrazione disciplinare rilevante, trattandosi di mera esecuzione del controllo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato in cassazione sul provvedimento del Tribunale di sorveglianza (reclamo ex art. 35-bis Ord. pen.) è limitato a violazioni di legge, escludendosi il controllo ampio dei vizi di motivazione salvo gravissime lacune. Ha affermato l'ammissibilità di valutare solo i profili già trattati nel reclamo e la necessità di specificità dei motivi. Il Tribunale aveva correttamente dichiarato inammissibili come meramente reiterativi alcuni motivi; correttamente ha ritenuto che l'eventuale nullità per contestazione da parte del comandante doveva essere sollevata nella seduta del Consiglio di disciplina (art. 182 c.p.p.) e che la rinunzia a comparire ha comportato decadenza dall'eccezione. Ha altresì precisato che la convocazione "ad horas" davanti al Consiglio è valida se non ha pregiudicato la conoscenza del fatto o i diritti difensivi. Quanto al merito della condotta, la Corte ha condiviso che il rifiuto reiterato del detenuto di eseguire l'ordine di alzare i piedi per il controllo integra inosservanza di un ordine e quindi può giustificare la sanzione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 77, comma 1, n. 16
Norma richiamata quale base della sanzione disciplinare contestata: prevederebbe l'infrazione disciplinare alla quale è ricondotta la condotta del detenuto (inosservanza di un ordine/ostruzione al controllo).
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), art. 35-bis
Limita il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo alla sola questione di violazione di legge; esclude il sindacato pieno sui vizi di motivazione salvo gravissime lacune.
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 81 (commi richiamati)
Disciplina le modalità di contestazione e convocazione per le procedure disciplinari; la mancata forma prescritta incide sulla validità del provvedimento solo se ha pregiudicato la conoscenza del fatto o i diritti difensivi.
Ordinamento penitenziario (Legge n. 354/1975), art. 38
Richiamato in relazione alla tutela dei diritti del detenuto e alla regolarità delle procedure disciplinari; citato dalla difesa ma non ritenuto idoneo a censurare l'atto se reiterativo e non specifico.
Codice di procedura penale, art. 182
Stabilisce i termini e le modalità per la deduzione delle nullità proceduralmente rilevabili; la Corte ha ritenuto che le nullità andassero sollevate nella seduta del Consiglio di disciplina, ai sensi di tale disposizione.
Codice di procedura penale, art. 568 (richiamato) e art. 581, comma 1-bis, lett. c)
Richiami alla disciplina generale delle impugnazioni applicabile ai reclami in materia disciplinare: è richiesta specificità dei motivi di impugnazione e il rispetto dei principi generali delle impugnazioni a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso in cassazione contro le decisioni del Tribunale di sorveglianza in materia di reclami disciplinari è limitato a questioni di diritto (violazione di legge); non può essere utilizzato per un riesame libero dei fatti o per questioni nuove non proposte nel reclamo.
- Le eccezioni di nullità procedurale (es. contestazione fatta da soggetto diverso dal direttore) devono essere sollevate tempestivamente nella fase utile (in particolare nella seduta del Consiglio di disciplina) o si considerano decadute; la mancata comparizione può essere interpretata come rinuncia a tali eccezioni.
- La contestazione da parte del comandante di reparto è valida se sussiste una delega o sostituzione legittima del Direttore; l'assenza formale del Direttore non comporta automaticamente la nullità della procedura se non è dimostrato un pregiudizio per la difesa.
- La convocazione "ad horas" davanti al Consiglio di disciplina non invalida automaticamente il procedimento: la sua illegittimità ha effetti solo se è dimostrato che ha pregiudicato la conoscenza del fatto addebitato o l'esercizio dei diritti difensivi.
- Condotte consistenti in reiterato rifiuto di osservare un ordine (anche nel contesto di controlli all'uscita dalla cella) possono integrare una violazione disciplinare anche se la specifica modalità del controllo potrebbe essere diversa; la contestazione può reggersi sulla inosservanza dell'ordine e non solo sulla fattispecie tecnica addebitata.
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