Cassazione Civile, Ordinanza n. 01325/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da due articoli pubblicati su un quotidiano/periodico di settore nel febbraio e marzo 2018, nei quali un avvocato commentava criticamente l'operato della fondazione che gestisce l'archivio dell'opera di un artista e degli eredi, sostenendo che vi fosse una strategia di denigrazione delle opere in possesso di terzi e di screditamento della loro autenticità. Gli attori originari hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per diffamazione e la riparazione pecuniaria prevista dalla legge sulla stampa, oltre alla pubblicazione della sentenza. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342 e 190 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto tardivo il richiamo alla giurisprudenza CEDU/UE sulla libertà di espressione degli avvocati; 2) violazione degli artt. 51, 595 e 598 c.p. e 2043 c.c. per non aver riconosciuto la scriminante del diritto di critica e per avere ritenuto diffamatori gli articoli; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità per mancata partecipazione di alcuni attori alla mediazione obbligatoria; 4) violazione degli artt. 5 e 8 d.lgs. 28/2010 per la stessa ragione; 5) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e motivazione apparente, sostenendo che la Corte d'appello si fosse limitata a un controllo formale senza riesaminare autonomamente i fatti. I controricorrenti hanno a loro volta proposto ricorso incidentale, lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto rinunciata la domanda di risarcimento del danno da mancata pubblicazione della sentenza di primo grado e che non avesse liquidato una fase di attività processuale nelle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale, ritenendo infondati o inammissibili i motivi relativi alla libertà di critica, alla mediazione obbligatoria e al vizio di motivazione. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale, osservando che non vi era stata alcuna rinuncia, espressa o tacita, alla domanda di risarcimento per il danno ulteriore derivante dal ritardo nella pubblicazione della sentenza di primo grado: l'accordo processuale riguardava solo la sospensione dell'esecuzione della sentenza, non la pretesa risarcitoria. Il secondo motivo incidentale è stato assorbito. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente al capo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per l'accertamento e la liquidazione del danno ulteriore e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità e del procedimento ex art. 373 c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Viene invocato per denunciare violazione di legge; la Corte lo esamina distinguendo tra censure di diritto e richiesta di rivalutazione del merito.
Richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa tardività di deduzioni svolte in appello.
Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata nella fase di precisazione delle conclusioni.
Richiamato insieme alle norme sulla diffamazione e alla scriminante del diritto di critica.
Norma penale sulla diffamazione richiamata per sostenere l'insussistenza della responsabilità civile da contenuto diffamatorio.
Richiamato dal ricorrente per fondare la tesi scriminante degli scritti difensivi o critici.
Richiamato come base della domanda risarcitoria per fatto illecito e come norma contestata nel secondo motivo.
Richiamati per sostenere l'improcedibilità della domanda per mancata partecipazione al primo incontro di mediazione obbligatoria; la Corte dichiara inammissibili i motivi per difetto di specifica riproduzione degli atti rilevanti.
Invocato sia per lamentare omessa pronuncia sia per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato per dedurre nullità della sentenza e motivazione apparente; la Corte esclude il vizio.
Richiamato con riferimento alla domanda risarcitoria ulteriore formulata in appello.
Richiamato nel dispositivo finale per la regolazione delle spese del procedimento di sospensione dell'esecuzione.
Richiamato dalla Corte d'appello, ma ritenuto dalla Cassazione non sufficiente a fondare una rinuncia alla domanda risarcitoria.
Richiamato nel secondo motivo incidentale per la liquidazione delle spese secondo soccombenza.
Richiamato nel primo motivo incidentale in relazione alla pretesa rinuncia alla domanda ulteriore.
Richiamato per contestare la mancata liquidazione delle competenze per una fase processuale; motivo assorbito.
Base della condanna alla riparazione pecuniaria disposta in primo grado per contenuto diffamatorio pubblicato sulla stampa.
Richiamato in relazione all'ordine di pubblicazione della sentenza e alla domanda di danno ulteriore da mancata pubblicazione.
Massime di principio
- Il diritto di critica, specie quando esercitato attraverso i media da un professionista, non è scriminante in modo automatico: richiede un nucleo fattuale di riferimento almeno ragionevolmente vero o putativo e non consente di veicolare addebiti determinati idonei a screditare la reputazione altrui oltre i limiti della continenza.
- Quando la censura si risolve nella richiesta di una diversa lettura del merito, la violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione un nuovo giudizio sul contenuto degli scritti o sulla loro capacità diffamatoria; tali apprezzamenti restano riservati al giudice di merito se motivati in modo non apparente.
- La sentenza che richiama un precedente sovranazionale inconferente non è viziata se il giudice di merito ha comunque esaminato il precedente e ne ha spiegato l'irrilevanza rispetto alla fattispecie concreta.
- L'eccezione di improcedibilità per mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria deve essere dedotta e documentata in modo specifico nel ricorso per cassazione, riportando gli atti processuali rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
- La rinuncia a una domanda risarcitoria non può essere presunta in modo generico da un accordo processuale che riguardi soltanto la sospensione dell'esecuzione della sentenza; per escludere la domanda occorre un chiaro comportamento incompatibile con la sua persistenza.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni allegazione o prova, essendo sufficiente una motivazione concisa ma logicamente adeguata che consenta di comprendere le ragioni della decisione.
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