Cassazione Penale, Sentenza n. 27950/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una richiesta di custodia cautelare in carcere, avanzata dal pubblico ministero nei confronti di più indagati, tra cui un soggetto ritenuto partecipe di un'associazione di tipo mafioso riconducibile al clan Mazzei o dei "carcagnusi". Per la posizione qui rilevante, il Tribunale del riesame aveva confermato la gravità indiziaria della partecipazione dell'indagato al sodalizio, descrivendo il suo coinvolgimento in attività di recupero crediti con intimidazioni per conto del gruppo e nella gestione/spostamento di un arsenale di armi. Tuttavia aveva negato la custodia in carcere ritenendo superata la presunzione di esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, c.p.p. sulla base del tempo trascorso dai fatti, della giovane età dell'indagato all'epoca dei fatti, dell'assenza di un ruolo direttivo e della sua incensuratezza. Il pubblico ministero ha impugnato tale decisione deducendo che il mero decorso del tempo non può, da solo, vincere la presunzione cautelare in materia di 416-bis c.p., occorrendo elementi concreti di recesso o dissociazione dal sodalizio; ha inoltre censurato la motivazione perché illogica e contraddittoria, avendo svalutato i numerosi carichi pendenti sopravvenuti e il dato che l'indagato, pur non apicale, aveva svolto compiti delicati e di fiducia per l'organizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del pubblico ministero. Ha affermato che, in tema di presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti di cui all'art. 416-bis c.p., il tempo silente non ha una valenza autonoma e astratta, ma può rilevare solo se inserito in un quadro di ulteriori elementi, interni o esterni, capaci di dimostrare in modo obiettivo e concreto l'effettivo allontanamento dell'indagato dal sodalizio. Nel caso concreto, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta carente e contraddittoria perché ha attribuito eccessivo peso al mero decorso di circa sei anni, all'incensuratezza e alla giovane età, senza confrontarsi adeguatamente con la qualità delle condotte già valorizzate come sintomatiche della compenetrazione nell'organizzazione mafiosa e con la presenza di numerosi carichi pendenti. Ne è conseguito l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al Tribunale di Catania per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
norma processuale che regola l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso il rigetto della misura
richiamato quale parametro della gravità indiziaria richiesto per l'adozione della misura cautelare
«Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»
la norma introduce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere per il 416-bis; il tempo silente, da solo, non basta a vincere la presunzione
art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.
richiamato in relazione al possibile vizio motivazionale per omissione della concreta attualità e concretezza del pericolo
richiamato per spiegare che la valenza delle risultanze sui carichi/iscrizioni pendenti è condizionata dalla disciplina di riservatezza delle iscrizioni relative ai reati di criminalità organizzata
reato-presupposto della disciplina cautelare speciale; la partecipazione, anche non apicale, è sufficiente a fondare il regime presuntivo, per la natura permanente e il vincolo mafioso
menzionato nel catalogo dei reati che attivano la presunzione cautelare speciale
menzionato nel catalogo dei reati che attivano la presunzione cautelare speciale
Massime di principio
- In materia di misure cautelari per il delitto di associazione mafiosa, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, c.p.p. prevale sulla regola generale dell'art. 274 c.p.p. e può essere vinta solo da elementi concreti e specifici, non dal solo decorso del tempo.
- Il cd. tempo silente non ha valore autosufficiente: per essere rilevante deve inserirsi in un quadro fattuale che esprima, in modo obiettivo e concreto, un effettivo allontanamento dell'indagato dal sodalizio mafioso.
- La rilevanza del tempo trascorso va sempre calibrata sulle caratteristiche del sodalizio, sulla qualità e durata della partecipazione dell'indagato e sulla sua storia personale; a parità di distanza temporale, il significato del dato cambia a seconda del contesto concreto.
- In presenza di condotte che dimostrino inserimento operativo nell'organizzazione, contatto con livelli apicali, svolgimento di compiti delicati o accesso a informazioni riservate, il tempo silente assume normalmente un peso inferiore nel superare la presunzione cautelare.
- La giovane età al momento dei fatti e l'incensuratezza non sono, da sole, elementi sufficienti a dimostrare la cessazione del vincolo associativo quando il quadro indiziario deponga per una stabile compenetrazione nell'ambiente mafioso.
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