Cassazione Civile, Ordinanza n. 04926/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza con cui un contribuente aveva chiesto il rimborso del 60% dell’IRPEF trattenuta e versata dal sostituto d’imposta per gli anni dal 2002 al 2007, invocando le agevolazioni fiscali previste per i soggetti residenti nelle province colpite dal sisma del 2002. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto dell’appello. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final e degli artt. 107, 108 e 288 TFUE, sostenendo che la sentenza non avrebbe dovuto disapplicare l’art. 6, commi 4-bis e 4-ter, del d.l. n. 185/2008, poiché le misure agevolative sarebbero state dichiarate incompatibili con il mercato interno come aiuti di Stato; (2) violazione dei principi affermati dalla Corte di giustizia nella causa Nuova Invincibile, assumendo che tali principi, pur riferiti a diversa disciplina, osterebbero al riconoscimento del rimborso IVA. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la decisione della Commissione non esclude in assoluto l’agevolazione per chi svolga attività economica, ma impone al giudice di verificare in concreto la compatibilità del beneficio con il regime de minimis oppure la ricorrenza dei presupposti di un aiuto destinato a compensare danni da calamità naturale, senza sovracompensazione. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva già effettuato una verifica in linea con il regime de minimis e che tale statuizione non era stata specificamente censurata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché completamente estraneo al decisum, avendo la controversia riguardato esclusivamente il rimborso IRPEF e non l’IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione della Commissione europea sugli aiuti di Stato non comporta automaticamente il diniego del rimborso: occorre verificare in concreto se l’aiuto individuale rientri nel regime de minimis o, in alternativa, sia compatibile come compensazione del danno da calamità naturale. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva già accertato la compatibilità dell’agevolazione con il regime de minimis e che tale punto non era stato attaccato con una censura specifica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché concernente un rimborso IVA, mentre la lite riguardava soltanto il rimborso IRPEF. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimato. La Corte ha infine dato atto della soccombenza dell’amministrazione ai fini del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge denunciato nei motivi di ricorso.
art. 6, commi 4-bis e 4-ter, d.l. n. 185/2008
È la base normativa dell’agevolazione fiscale richiesta; la Corte precisa che non va automaticamente disapplicata, ma va verificata la compatibilità concreta del beneficio con il diritto UE.
Decisione Commissione europea C(2015) 5549 final del 14/08/2015
Dichiara incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto di Stato indicate, ma salva gli aiuti individuali che, al momento della concessione, rispettino il regime de minimis; il giudice nazionale deve verificare in concreto tale compatibilità o, in alternativa, la natura compensativa del beneficio rispetto ai danni da calamità naturale.
artt. 107, 108 e 288 TFUE
Sono evocati quale fondamento del controllo sugli aiuti di Stato e della vincolatività della decisione della Commissione europea.
regolamento (CE) n. 1407/2013
È richiamato come regolamento de minimis applicabile per verificare se l’aiuto individuale sia compatibile con il mercato interno.
regolamento (CE) n. 717/2014
È richiamato come ulteriore regolamento de minimis applicabile ai fini della verifica di compatibilità dell’aiuto individuale.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
È richiamato per la possibile compatibilità degli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali, purché vi sia nesso diretto e assenza di sovracompensazione.
art. 92, n. 1, T.F.U.E.
È menzionato nel passaggio in cui si sottolinea che la soglia de minimis rende inapplicabile la disciplina generale sugli aiuti di Stato al di sotto di tale limite.
È la disposizione invocata dall’intimato per ottenere il rimborso IRPEF relativo alle agevolazioni per i residenti nelle aree colpite dal sisma.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali qualificate come aiuti di Stato, una decisione della Commissione europea che ne dichiari l’incompatibilità non impone sempre il diniego del beneficio: il giudice nazionale deve verificare se il singolo aiuto rientri nel regime de minimis o in altra ipotesi di compatibilità prevista dal diritto dell’Unione.
- Quando la disciplina UE sugli aiuti di Stato prevede una soglia de minimis, la verifica non può limitarsi all’importo chiesto nel singolo giudizio, ma deve riguardare l’ammontare complessivo degli aiuti percepiti nel periodo rilevante.
- Se il beneficio è giustificato come compensazione di danni da calamità naturale, occorre accertare un nesso chiaro e diretto tra evento dannoso e aiuto concesso, evitando qualsiasi sovracompensazione mediante lo scorporo di eventuali altre provvidenze o indennizzi.
- In cassazione, il motivo è inammissibile quando è del tutto estraneo al decisum della sentenza impugnata e investe una diversa pretesa sostanziale rispetto a quella effettivamente decisa.
- Il ricorrente che contesti l’erronea applicazione della disciplina UE deve censurare specificamente il punto decisivo della motivazione della sentenza di merito; non è sufficiente richiamare in astratto l’incompatibilità dell’aiuto se il giudice di merito ha già verificato la compatibilità del caso concreto con il regime de minimis.
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