Cassazione Penale, Ordinanza n. 26185/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.200 di multa, con sospensione condizionale, per detenzione di cocaina in quantità ritenuta incompatibile con l'uso personale. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi sostanzialmente sovrapponibili, tutti volti a contestare la conferma del giudizio di colpevolezza e a sollecitare una rivalutazione delle prove: la difesa sosteneva, in sostanza, che la ricostruzione dei giudici di merito fosse erronea e che la sostanza rinvenuta non consentisse di affermare la finalità di spaccio. La Corte rileva però che i giudici di merito avevano valorizzato in modo non illogico gli accertamenti della Squadra Mobile, la quantità della sostanza (15 grammi), la percentuale media di principio attivo (56,9%) con ricavabilità di 54,6 dosi medie singole, e le modalità di occultamento della cocaina in un involucro di cellophane nascosto negli slip, oltre alla mancata offerta di una plausibile spiegazione alternativa da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati perché diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità a fronte di una motivazione di merito logica e adeguata. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice contestata per la detenzione di sostanza stupefacente in quantità e modalità ritenute compatibili con una finalità di cessione/spaccio, non con il mero uso personale.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
Richiamata per il principio secondo cui in sede di legittimità non è consentita una diversa rivalutazione delle prove e del merito a fronte di una motivazione non illogica.
Massime di principio
- In materia di reati in tema di stupefacenti, la finalità di spaccio può essere desunta da un insieme di indici fattuali convergenti, quali quantità della sostanza, grado di purezza/principio attivo, numero di dosi ricavabili e modalità di occultamento o detenzione.
- Il controllo di legittimità non consente una rilettura alternativa del materiale probatorio quando la sentenza di merito offra una ricostruzione logicamente coerente e adeguatamente motivata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa valutazione delle prove senza evidenziare reali vizi di logicità o di diritto della motivazione.
- La mancata offerta da parte dell'imputato di una spiegazione alternativa plausibile delle circostanze accertate può essere valorizzata, nel complessivo quadro indiziario, ai fini della conferma della responsabilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo i casi previsti, l'applicazione delle conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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