Cassazione Penale, Sentenza n. 4599/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava: 1) nullità della pronuncia per violazione di legge (artt. 192 e 533 c.p.p. in relazione all'art. 648-bis c.p.) e vizio di motivazione per omissione di valutazione della richiesta di archiviazione della Procura di Latina, che secondo il ricorrente avrebbe indicato altri autori delle condotte, con presunto conflitto di giudicati; 2) violazione di legge (artt. 133 e 62-bis c.p.) e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni sulla vicenda d'indagine collegata (richiesta di archiviazione per truffa) non potevano essere esaminate in cassazione perché non sollevate in appello e la richiesta di archiviazione non ha efficacia decisoria né genera conflitto di giudicati. Sul diniego delle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, essendo la corte territoriale correttamente pervenuta alla valutazione negativa della personalità dell'imputato sulla base dei numerosi precedenti penali. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta nullità della pronuncia; la Corte ha ritenuto la questione non esaminabile in Cassazione perché non prospettata in appello.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta nullità; la Corte ha ritenuto che il vizio lamentato attiene a fatto e ricostruzione non dedotti in appello e quindi inammissibili in cassazione.
Norma sostanziale richiamata (riciclaggio); il ricorrente contestava l'applicazione della norma ma le relative questioni di fatto non sono state ritenute esaminabili in Cassazione se non sollevate in appello.
Citato in relazione alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego da parte della corte territoriale in base alla valutazione della personalità e dei precedenti.
Richiamato nel contesto delle attenuanti; la Corte ha ritenuto il relativo motivo infondato dato il quadro di precedenti e la valutazione di merito.
art. 606, comma 3 c.p.p. e art. 609, comma 2 c.p.p.
Principio invocato dalla Corte: in cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni. La Corte ha applicato tale regola per escludere l'esame della questione sull'archiviazione.
Norma applicata per effetto della declaratoria di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la comminazione della somma alla Cassa delle Ammende (liquidata in euro 3.000).
Cass. Sez. 4, sent. n. 10611 del 04/12/2012
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio per cui la Cassazione non può sindacare questioni non sollevate in appello e che il divieto mira a evitare che sempre si deduca un difetto di motivazione non oggetto del controllo di merito.
Massime di principio
- In Cassazione non si possono sollevare per la prima volta questioni di fatto o di prova che non siano state dedotte in sede d'appello; la Corte si occupa principalmente di diritto e dei vizi di motivazione relativi a quanto effettivamente impugnato in grado d'appello.
- La richiesta di archiviazione di una Procura non ha efficacia decisoria e, da sola, non determina un conflitto di giudicati idoneo a impedire una successiva azione penale o a costituire motivo decisivo in Cassazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato sulla base della personalità negativa e dei precedenti penali dell'imputato; tale valutazione di merito è riservata alla corte territoriale e non è sindacabile in Cassazione salvo errori di diritto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Le contestazioni che attengono alla ricostruzione fattuale e alla valutazione delle prove sono, in genere, precluse al sindacato di legittimità se non collegabili a un vizio giuridico manifestamente rilevante.
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