Sentenza del 22/05/2019 n. 13798 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la debenza dell'ICI per gli anni 2010 e 2011, sostenendo che la servitù di uso pubblico dovesse essere qualificata come un diritto reale di uso pubblico riconducibile all'art. 825 c.c., oppure come diritto d'uso ai sensi dell'art. 1021 c.c. Secondo tale tesi, la limitazione del godimento derivante dalla servitù avrebbe escluso l'obbligo impositivo del proprietario. La Corte ha invece chiarito che la servitù di uso pubblico è un diritto reale parziario, di natura reale e pubblicistica, spettante all'ente pubblico quale rappresentante della collettività, ma distinto sia dalla servitù prediale ordinaria sia dal diritto d'uso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, correggendo soltanto la motivazione della sentenza impugnata. Ha stabilito che, poiché il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, individua come soggetti passivi il proprietario o il titolare di specifici diritti reali minori, senza includere il titolare di una servitù di uso pubblico, l'imposta resta a carico del proprietario dell'immobile. La ricorrente è stata condannata a rimborsare al Comune di Curno le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00 oltre spese forfetarie e accessori, nonché al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3
Sono soggetti passivi dell'imposta il proprietario di immobili [...] ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
L'elenco dei soggetti passivi comprende il proprietario e determinati titolari di diritti reali, ma non il titolare di una servitù di uso pubblico. Pertanto, quando la proprietà è gravata da tale diritto, il soggetto passivo resta il proprietario.
Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti [...] per il conseguimento di fini di pubblico interesse.
La servitù di uso pubblico è ricondotta alla categoria dei diritti reali pubblicistici su beni altrui, spettanti all'ente pubblico quale ente esponenziale della collettività.
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
La servitù di uso pubblico non coincide con la servitù prediale ordinaria, perché manca un fondo dominante: il diritto è esercitato da una collettività indeterminata.
Chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.
La servitù di uso pubblico non è assimilabile al diritto d'uso civilistico, poiché quest'ultimo attribuisce all'usuario il godimento diretto del bene ed è necessariamente temporalmente limitato, mentre l'uso pubblico spetta alla collettività ed è tendenzialmente perpetuo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di rigetto del ricorso, la parte soccombente è tenuta, quando ne ricorrono i presupposti, a versare un ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La costituzione di una servitù di uso pubblico su un immobile non trasferisce la soggettività passiva dell'imposta all'ente pubblico né esonera automaticamente il proprietario dal tributo.
- Ai fini dell'ICI, e in linea generale delle imposte patrimoniali immobiliari, occorre verificare se il diritto vantato rientri espressamente tra quelli indicati dalla legge come idonei a sostituire il proprietario quale soggetto passivo.
- La servitù di uso pubblico è distinta sia dalla servitù prediale ordinaria sia dal diritto d'uso: è un diritto reale pubblicistico esercitato dalla collettività, ma non attribuisce all'ente pubblico un diritto di godimento diretto assimilabile a quelli espressamente previsti dalla disciplina tributaria.
- La limitazione del valore o del godimento economico dell'immobile derivante dall'uso pubblico non comporta, di per sé, l'esclusione dall'imposta; può eventualmente rilevare solo se una specifica norma prevede una riduzione, un'esenzione o una diversa disciplina della base imponibile.
- Quando la motivazione della sentenza contiene un errore nella qualificazione giuridica dell'istituto, la Corte di cassazione può correggerla senza accogliere il ricorso, se il dispositivo finale è comunque conforme al diritto.
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