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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45260/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per lesioni personali aggravate (commesse in concorso con Yassin Addoum) denunciando: (1) vizio di motivazione e violazione delle regole sulla prova indiziaria per avere la Corte d'appello ritenuto decisiva la dichiarazione resa dalla persona offesa Arifa Akter (contenuta nella denuncia del 14/08/2013), senza riconoscimento formale o identificazione fotografica; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in materia di determinazione della pena: i giudici avrebbero assegnato al Farsane anche la pena per il reato di danneggiamento (contestato solo ad Addoum) e non avrebbero motivato adeguatamente la scelta della pena base e gli aumenti (continuazione vs recidiva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato, ritenendo legittima e valutabile come prova la dichiarazione della persona offesa (riconoscimento visivo diretto espresso con certezza, acquisito ai sensi dell'art. 493 c.3 c.p.p.). Ha invece accolto il secondo motivo: la motivazione della pena è viziata perché i giudici di merito hanno applicato la pena come se il Farsane fosse responsabile anche del reato di danneggiamento (che non gli era contestato) e non hanno distinto né adeguatamente motivato gli aumenti per continuazione e per recidiva. Perciò la sentenza è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata alla Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio sulla pena; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità del Farsane è dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    violazione di legge e vizio di motivazione

    norma che indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente; la Corte ha utilizzato tali parametri per valutare i due motivi e ha ritenuto il primo infondato e il secondo fondato limitatamente alla sanzione

  • art. 192 c.p.p.

    libero convincimento del giudice

    richiamato per confermare che il giudice valuta liberamente le prove e che i mezzi di identificazione non sono tassativi; la Corte ha ritenuto ammissibile la valutazione probatoria basata sulla dichiarazione di riconoscimento della persona offesa

  • art. 213 cod. proc. pen.

    ricognizione formale di persone

    richiamato per affermare che la ricognizione formale non è l'unico mezzo idoneo di identificazione e che il riconoscimento può avere valore probatorio anche se non effettuato secondo le formalità dell'art.213

  • art. 189 cod. proc. pen.

    non tassatività dei mezzi di prova

    sottolinea che i mezzi di prova non sono tassativi; la Corte ha applicato questo principio per ammettere la dichiarazione di riconoscimento quale prova

  • art. 493, comma 3, cod. proc. pen.

    acquisita al fascicolo per il dibattimento

    la dichiarazione contenuta nella denuncia è stata acquisita al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti e utilizzata come elemento di prova

  • art. 521 c.p.p.

    principio di correlazione tra chiesto e pronunciato

    richiamato dal ricorrente per censurare la discrepanza tra quanto contestato e quanto sanzionato; la Corte ha ritenuto fondata la censura nella parte in cui la pena è stata applicata anche per un reato non contestato all'imputato

  • art. 132 c.p.

    criteri per la determinazione della pena

    richiama l'obbligo di motivare la scelta della pena base e degli aumenti; la Corte ha rilevato carenza motivazionale sulla determinazione e sugli aumenti (continuazione/recidiva)

  • art. 99 c.p.

    norma invocata dai giudici di merito per aumentare la pena del Farsane; la Corte ha censurato la mancata distinzione e motivazione dell'aumento per recidiva rispetto ad altri aumenti

  • art. 81 c.p.

    utilizzata nella motivazione dei giudici di merito per l'aumento della pena (es. in relazione al concorso/continuazione); la Corte ha invece richiesto chiarezza su quale aumento si applicasse e perché

  • art. 635 comma 2 in relazione all'art. 625 n.7 c.p.

    norme richiamate nella sentenza di merito per qualificare il reato ritenuto piu' grave (capo B) ma che risultava contestato solo ad Addoum; la Corte ha rilevato l'errore nel far ricadere l'applicazione di tale fattispecie anche sul Farsane

  • art. 62-bis c.p.

    circostanze attenuanti generiche

    menzionata nella motivazione di merito (assenza di concessione delle attenuanti generiche) e richiamata per valutare la determinazione della pena; la Cassazione ha chiesto una motivazione più chiara sulla scelta

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità

    norma applicata dalla Cassazione per dichiarare irrevocabile la condanna sul piano della responsabilità quando il ricorso è inammissibile nel resto; qui la condanna è stata resa irrevocabile eccetto per la parte sanzionatoria

Massime di principio

  • La dichiarazione di una persona offesa contenuta in una denuncia e acquisita al dibattimento, soprattutto se esprime un riconoscimento visivo certo e deriva da pregressa conoscenza, può avere valore probatorio determinante anche se non è seguita da formalità di riconoscimento fotografico o da ricognizione formale.
  • I mezzi di identificazione non sono tassativi: il giudice valuta liberamente l'attendibilità del riconoscimento secondo il principio del libero convincimento ex art.192 c.p.p.; l'affidabilità dipende dalla specificità e dalla certezza dell'affermazione e dalle circostanze (es. conoscenza pregressa).
  • Nella determinazione della pena il giudice deve rispettare il principio di correlazione tra il fatto contestato e la sanzione inflitta: non è ammissibile irrogare una pena come se l'imputato avesse commesso reati non contestati a suo carico.
  • La motivazione della pena deve esplicitare le ragioni della scelta della pena base e la qualificazione degli aumenti (es. continuazione vs recidiva); la mancata distinzione o motivazione può comportare annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
  • Se la Cassazione accerta un vizio limitato alla determinazione della pena, può annullare solo la parte sanzionatoria e rinviare per nuovo giudizio sul punto, confermando nel resto la responsabilità se la censura sui profili di merito è infondata o inammissibile.
  • In situazioni analoghe, è essenziale per la difesa contestare concretamente l'attendibilità del riconoscimento (es. contraddizioni, condizioni di visibilità, interesse della persona offesa) e verificare che la motivazione della pena rispetti la corrispondenza tra contestazione e trattamento sanzionatorio.

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