Cassazione Penale, Ordinanza n. 21958/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Potenza che lo ha condannato alla sola pena dell'ammenda per violazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti, deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione. Sostiene la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 256, comma 1, del d.lgs. 152/2006, assumendo che la condotta fosse solo occasionale e quindi non riconducibile alla fattispecie contestata; inoltre contesta che sia stata provata la riferibilità al ricorrente dei rifiuti trasportati come "propri". In sostanza chiede una rivalutazione del compendio istruttorio già esaminato nei gradi di merito.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che le censure siano meramente reiterative di quelle già prospettate in appello e siano dirette, in realtà, a ottenere una nuova valutazione di fatto delle prove, operazione preclusa al giudice di legittimità. Evidenzia inoltre che la motivazione della decisione impugnata è congrua, sorretta da risultanze dibattimentali oggettive e non manifestamente illogica. La Corte richiama poi il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato contestato, è sufficiente anche un singolo trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi; nel caso concreto risulta accertato che l'imputato, in data 06/12/2019, aveva trasportato senza autorizzazione un carico di rifiuti non pericolosi. Conseguentemente conferma la condanna e pone a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 152/2006
La Corte considera sufficiente, per integrare il reato, anche un unico trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi; la doglianza sull'occasionalità della condotta non esclude la tipicità della condotta accertata.
art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006
La norma viene richiamata come disposizione incriminatrice violata dalla condotta di trasporto di rifiuti in assenza di autorizzazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non escludendosi la colpa nella proposizione del ricorso.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
Viene richiamata a sostegno del principio per cui l'inammissibilità del ricorso può comportare il versamento alla Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle emergenze istruttorie già vagliate dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
- Ai fini della configurabilità del reato di gestione non autorizzata di rifiuti, la commissione di un unico trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato senza autorizzazione è sufficiente a integrare la fattispecie.
- La doglianza che si limita a contestare l'occasionalità della condotta o la riferibilità dei rifiuti trasportati, se propone questioni di fatto già esaminate nei gradi di merito, è inammissibile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo esclusione della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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