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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20660/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un socio di una società di persone, di una cartella di pagamento emessa in esecuzione di un giudicato relativo alla rideterminazione del reddito da partecipazione. Il contribuente sosteneva che la cartella fosse difforme dal titolo esecutivo, perché l'Ufficio non avrebbe dovuto limitarsi a recepire la riduzione del reddito personale, ma avrebbe dovuto ridurre proporzionalmente anche il volume d'affari e, conseguentemente, l'entità delle sanzioni. I giudici di merito avevano accolto tale tesi, ritenendo che la cartella non avesse correttamente applicato il dispositivo della precedente sentenza. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché, in subordine, il vizio di motivazione, sostenendo che il giudicato posto in esecuzione riguardava solo le imposte sul reddito dovute dal socio in relazione alla rettifica del reddito da partecipazione, mentre il volume d'affari concerneva la rettifica operata in capo alla società ed era quindi estraneo alla cartella impugnata. Ha inoltre censurato la motivazione della CTR, ritenuta apodittica e priva di spiegazione sul nesso tra riduzione dell'imponibile, del volume d'affari, delle imposte e delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha reputato ammissibile la proposizione di un unico motivo articolato in più censure, perché le doglianze erano chiaramente individuabili. Nel merito, ha affermato che la sentenza della CTR era viziata da motivazione apparente e apodittica: il giudicato posto a base della cartella riguardava la rideterminazione del reddito da partecipazione del socio, non il volume d'affari della società; pertanto, la CTR aveva erroneamente attribuito al dispositivo contenuti non espressi, riducendo del 50% anche il volume d'affari e le sanzioni senza spiegare l'iter logico e senza esaminare correttamente il merito della pretesa tributaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR per la Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per censurare la violazione del giudicato formale, ritenendo che il giudice di merito non potesse attribuire al titolo esecutivo contenuti non risultanti dal dispositivo.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per affermare la vincolatività del giudicato sostanziale nei limiti del decisum effettivamente formato.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Usato come base del motivo per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato in subordine per omesso esame o insufficiente motivazione su un fatto decisivo, individuato nel contenuto del giudicato eseguito.

Massime di principio

  • Il giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione non può attribuire al giudicato un contenuto ulteriore rispetto a quello risultante dal dispositivo e dalla portata effettiva della decisione, specie quando si tratti di distinguere tra reddito del socio e dati riferibili alla società.
  • La motivazione è apparente quando non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e si limita ad affermazioni apodittiche o a integrare il dispositivo con contenuti non espressi.
  • In presenza di un motivo di ricorso formalmente unico ma sostanzialmente articolato in censure autonome chiaramente distinguibili, il ricorso è ammissibile se consente alla Corte di esaminare separatamente le doglianze.
  • La riduzione dell'imponibile non comporta automaticamente, senza specifica base nel titolo o nella motivazione, la riduzione proporzionale di elementi tributari diversi e autonomi, come il volume d'affari o le sanzioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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