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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28960/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi del tutto generici e non confrontati con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 455 c.p. Il ricorso censurava: 1) la violazione di legge e il vizio di motivazione per relationem della sentenza impugnata, ritenuta meramente riproduttiva di quella di primo grado; 2) la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza di merito, che aveva valorizzato elementi rilevanti ai fini dell'art. 133 c.p., tra cui la condotta tenuta contemporaneamente all'azione criminosa e il numero e valore delle false banconote detenute. Quanto alle attenuanti generiche, è stata ritenuta congrua la motivazione che faceva leva sull'assenza di elementi positivamente valutabili, sui numerosi precedenti penali e sul tentativo dell'imputato di sviare gli operanti accusando falsamente un terzo soggetto.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    indica il reato oggetto di conferma della condanna in appello, ma la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua configurazione.

  • art. 133 c.p.

    criterio richiamato per valutare la gravità del fatto e la determinazione del trattamento sanzionatorio, con valorizzazione di elementi concreti della condotta e della quantità/valore delle banconote false.

  • art. 132 c.p.

    richiamato per affermare che il potere discrezionale nella determinazione della pena è stato esercitato entro i limiti di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso che si limiti a lamentare la motivazione per relationem senza confrontarsi specificamente con gli argomenti della sentenza impugnata è inammissibile se connotato da genericità.
  • La censura sulla determinazione della pena è inammissibile quando non si confronta con i parametri valorizzati dal giudice di merito ai sensi dell'art. 133 c.p. e non evidenzia uno sviamento dai limiti dell'art. 132 c.p.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice faccia leva, in modo non illogico, sull'assenza di elementi favorevoli, sui precedenti penali e su condotte sintomatiche di scarsa meritevolezza, come il tentativo di depistare gli operanti con accuse false.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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