Cassazione Penale, Sentenza n. 23599/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di conferma della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni e cauzione di Euro 2.000,00. Il ricorrente ha censurato l'uso, da parte dei giudici di merito, di un episodio del 14/11/2020 che sarebbe stato oggetto di archiviazione e ha contestato il ruolo a suo dire marginale nell'estorsione con metodo mafioso che ha costituito la base della misura. Ha altresì lamentato la mancanza di una specifica analisi degli indicatori dell'attualità della pericolosità sociale.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo si riducesse a una censura di merito sulla motivazione del provvedimento, mentre il sindacato di legittimità in materia di misure di prevenzione è limitato a violazioni di legge. La Corte ha inoltre ritenuto che i giudici di merito avessero motivato adeguatamente la qualificazione della pericolosità (riferendosi a un episodio di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso) e avessero risposto alle deduzioni difensive; l'episodio del 14/11/2020 è stato menzionato solo come indicazione di contatti con soggetti di interesse. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art. 4, lettera b)
Individua la pericolosità sociale rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto ravvisata la pericolosità in relazione a un episodio di estorsione aggravata dal metodo mafioso.
d.lgs. n.159 del 2011, art. 10, comma 3
Stabilisce che il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; su tale base la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che si limitava a censurare la motivazione di merito.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 (richiamato)
Norma previgente richiamata per spiegare il limitato sindacato di legittimità sulle misure di prevenzione, coerente con l'attuale art. 10 d.lgs. 159/2011.
legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, secondo comma (richiamato)
Riferimento normativo storico che giustifica il regime limitato di impugnazione in materia di misure di prevenzione.
codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Richiamato per distinguere la tipologia di vizi deducibili in cassazione: la semplice critica alla motivazione di merito non rientra tra i vizi valutabili in sede di legittimità.
d.lgs. n.159 del 2011, art. 10, comma 2
Imposta l'obbligo per il giudice d'appello di provvedere con decreto motivato; la Corte ha ritenuto che tale obbligo fosse adempiuto nel caso concreto.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- Nel procedimento per misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: le critiche che riguardano la valutazione del merito o la rivalutazione delle prove sono normalmente inammissibili.
- Una motivazione che dimostri l'esistenza di elementi concreti di pericolosità (anche attraverso sentenze penali di condanna o concordati in appello) rende difficile impugnare con successo la misura in Cassazione salvo vizi di legge formali o sostanziali.
- La mera menzione di episodi o controlli con soggetti di interesse, se adeguatamente contestualizzata nella motivazione, non invalida il provvedimento se non si dimostra l'inesistenza o la manifesta irrilevanza degli elementi probatori rilevanti.
- Per contestare in Cassazione l'attualità della pericolosità bisogna dedurre specifiche violazioni di legge o l'assenza totale di motivazione: la semplice affermazione della marginalità del ruolo è una censura di merito e non è sufficiente.
- Il ricorrente che propone un appello per cassazione in materia di misure di prevenzione rischia la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria se il ricorso viene dichiarato inammissibile.
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