Cassazione Civile, Ordinanza n. 16487/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un avvocato, munito di titolo esecutivo giudiziale definitivo e non opposto ottenuto per il compenso professionale dovutogli da una società, aveva avviato una espropriazione presso terzi nei confronti della banca presso cui la debitrice deteneva titoli obbligazionari. La banca aveva reso dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c., affermando di avere già venduto i titoli prima della notifica del pignoramento e di avere compensato il ricavato con un proprio credito verso la cliente. L'attore aveva quindi chiesto di accertare la nullità/illegittimità della vendita, la responsabilità della banca e il risarcimento del danno pari all'importo del proprio credito. In appello la domanda era stata rigettata; in cassazione il ricorrente deduceva, con un primo motivo, violazione delle norme sul diritto di ritenzione e sulla compensazione, censurando l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il diritto di ritenzione pattizio avrebbe efficacia erga omnes e renderebbe indisponibili i titoli anche verso il creditore procedente; con un secondo motivo denunciava omessa o apparente motivazione sulla questione della compensazione e sulla contraddittorietà della sentenza di primo grado richiamata dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti della motivazione, entrambi i motivi. Ha affermato che il diritto di ritenzione pattizio ha efficacia solo inter partes tra retentor e debitore e non attribuisce alla banca un potere di bloccare nei confronti dei terzi la circolazione del bene o di paralizzare l'espropriazione presso terzi promossa da un creditore estraneo al patto. Ha inoltre rilevato un vizio di motivazione perché la Corte d'appello, dopo avere richiamato la sentenza di primo grado, aveva omesso di esaminare davvero la questione delle modalità di compensazione adottate dalla banca, limitandosi a una motivazione tautologica e apparente sulla mancanza di danno. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
consente all'avvocato di stare in giudizio in proprio.
richiamato per la dichiarazione del terzo nell'espropriazione presso terzi.
nelle ipotesi di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
consente di censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
il vizio di motivazione apparente o mancante integra nullità della sentenza deducibile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
non consente più di denunciare il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma resta rilevante il vizio nei limiti dell'omesso esame del fatto decisivo.
art. 111, sesto comma, Cost.
impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
artt. 1372, comma 2, 2745 e ss., 2756 c.c.
richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sull'inefficacia erga omnes del diritto di ritenzione pattizio e sui limiti della garanzia reale.
Massime di principio
- Il diritto di ritenzione pattizio, quale autotutela convenzionale del detentore, opera soltanto nei rapporti tra le parti del contratto e non produce effetti erga omnes nei confronti dei terzi creditori.
- In materia di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato non può opporre al creditore procedente un mero diritto di ritenzione pattizio come se si trattasse di una garanzia reale idonea a bloccare la circolazione del bene o a paralizzare la procedura esecutiva.
- Il detentore che vanta un diritto di ritenzione può rifiutare la restituzione del bene, ma non acquisisce per ciò solo il potere di vendere il bene né un privilegio sul ricavato della vendita coattiva.
- La motivazione della sentenza è meramente apparente quando si limita a enunciazioni tautologiche o al richiamo a passaggi della decisione di primo grado senza affrontare il punto decisivo devoluto in appello.
- Quando la decisione impugnata omette di esaminare una questione decisiva, come la correttezza delle modalità di compensazione utilizzate dalla banca, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame di merito.
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