Cassazione Penale, Sentenza n. 37743/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva convalidato il sequestro preventivo di una autovettura "Maserati" ritenuta utile per procedere nei confronti di Pavone Andrea Alfio e altri. Il ricorrente deduceva di essere terzo acquirente in buona fede e censurava la decisione perché il Tribunale aveva escluso la buona fede ritenendo la sua condotta caratterizzata da colpa grave (mancanza di cautela). A sostegno della buona fede il ricorrente indicava: 1) pagamento integrale del prezzo; 2) consegna di una ricevuta sostitutiva del libretto di circolazione intestata a lui; 3) controllo al P.R.A. dai carabinieri che risultava il veicolo intestato a terza persona (Aparo Ambra) e privo di gravami. Inoltre il ricorrente contestava l'assenza del periculum in mora e lamentava che il Tribunale aveva basato la propria decisione su fatti non indicati nel decreto di sequestro (in particolare l'offerta di vendita al giorno precedente), senza provare che il ricorrente fosse a conoscenza di tali elementi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la motivazione del Tribunale del riesame è apparsa puramente apparente e non prova che il ricorrente fosse a conoscenza della proposta d'acquisto rivolta il giorno prima a un altro soggetto, né delle denunce per truffa, elementi che avrebbero giustificato la qualifica di colpa grave. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione anche per vizi della motivazione così radicali da rendere incomprensibile l'iter logico del giudice. Conclude annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Catania per nuovo esame.
Norme richiamate
Consente il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di riesame di misure reali per violazione di legge; la giurisprudenza estende la nozione di violazione di legge anche ai vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Norma richiamata dalla difesa in relazione al periculum in mora e alle condizioni per il mantenimento del sequestro preventivo; il giudice deve valutare l'esistenza del rischio di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato.
art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con l. 18/12/2020 n.176
Previsione procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale nelle fasi di decisione.
art. 110, art. 81, art. 479, art. 640 cod. pen.
Norme penali relative al concorso di persone, circostanze aggravanti/producenti aumento di pena, reati di falsità e truffa; erano i reati per i quali si riteneva sussistente il fumus commissi delicti giustificativo del sequestro.
Massime di principio
- Il giudice che convalida o dispone un sequestro su bene in mano a un terzo acquirente deve motivare in modo chiaro e concreto l'esistenza di elementi che dimostrino la conoscenza dell'illiceità o la colpa grave del terzo: mere supposizioni o circostanze non direttamente riferite al comportamento dell'acquirente non bastano.
- La qualifica di "acquirente in buona fede" può essere supportata da elementi oggettivi (pagamento del prezzo, documentazione di trasferimento, visura P.R.A. che mostra l'assenza di gravami) e tali elementi devono essere considerati dal giudice del riesame come fattori rilevanti ai fini dell'esclusione della misura.
- Il periculum in mora richiesto per il mantenimento del sequestro deve essere motivato con riferimento al concreto rischio di aggravamento o di protrazione delle conseguenze dannose del reato; il semplice trasferimento patrimoniale non determina automaticamente la persistente esigenza cautelare.
- Il giudice del riesame non può fondare la propria decisione su fatti o elementi non indicati nel provvedimento a base del sequestro originario se ciò impedisce alla parte di conoscere e contestare quelle emergenze: l'integrazione motivazionale su fatti nuovi può determinare l'annullamento per carenza motivazionale.
- In Cassazione il rimedio ex art. 325 è percorribile anche per vizi della motivazione così gravi da compromettere la comprensibilità dell'iter logico; dunque un'ordinanza basata su motivazione apparente può essere annullata e rinviata.
- In caso di decisione favorevole al terzo acquirente la strada probatoria per il p.m. resta aperta nel nuovo giudizio: l'annullamento con rinvio non preclude la rinnovazione dell'accertamento, purché la motivazione rispetti i requisiti di completezza e coerenza.
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