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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15085/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, recuperando a tassazione maggior reddito da partecipazione del 50% in una società a ristretta base partecipativa, a sua volta destinataria di avviso di accertamento per utili extracontabili. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendone l'illegittimità e rilevando che l'accertamento societario presupposto era ancora sub iudice. Il giudizio era stato sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale. Dopo la cassazione con rinvio della decisione resa nel giudizio societario, la società non aveva riassunto il processo nel termine di sei mesi; secondo l'agenzia, ciò aveva determinato l'estinzione dell'intero processo pregiudiziale ex art. 63 d.lgs. 546/1992, con conseguente venir meno della causa della sospensione. L'agenzia aveva quindi chiesto alla CTP di dichiarare l'estinzione del giudizio per inattività delle parti, ma la CTP aveva ritenuto inammissibile l'istanza, reputando necessaria una formale dichiarazione di estinzione del giudizio pregiudiziale per far cessare la sospensione. Con il ricorso per regolamento di competenza l'agenzia denunciava violazione degli artt. 295 e 393 c.p.c. e degli artt. 39, 43, 45 e 63 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'estinzione del giudizio pregiudiziale per omessa riassunzione si verifica di diritto, è rilevabile anche d'ufficio e non richiede uno specifico provvedimento del giudice, sicché la sospensione del giudizio dipendente doveva essere rimossa.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza, qualificando il provvedimento impugnato come sostanzialmente confermativo della sospensione ex art. 295 c.p.c. Nel merito ha accolto il ricorso: ha affermato che, nel processo tributario, l'omessa riassunzione del giudizio di rinvio nel termine di sei mesi determina l'estinzione dell'intero processo ex art. 63 d.lgs. 546/1992, estinzione rilevabile anche d'ufficio e non subordinata a un particolare provvedimento dichiarativo. Poiché il giudice di merito aveva invece fondato il diniego sull'assenza di una formale dichiarazione di estinzione del processo pregiudiziale, la Corte ha cassato il provvedimento impugnato e ha rinviato alla CTP di Alessandria per i provvedimenti conseguenti e per le spese del merito. Ha inoltre condannato il contribuente alle spese del regolamento di competenza in favore dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria del giudizio dipendente opera in presenza di una causa pregiudiziale; il provvedimento che la conferma è impugnabile con regolamento di competenza nel processo tributario.

  • art. 393 c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti della mancata riassunzione e alla disciplina del giudizio di rinvio.

  • art. 39 d.lgs. 546/1992

    richiamato tra le norme processuali invocate dalla ricorrente, in tema di sospensione del processo tributario.

  • art. 43 d.lgs. 546/1992

    richiamato per la ripresa del processo sospeso una volta venuta meno la causa della sospensione.

  • art. 45 d.lgs. 546/1992

    l'estinzione del processo tributario per inattività può essere rilevata anche d'ufficio; non occorre un particolare provvedimento se l'estinzione deriva dalla mancata riassunzione nel giudizio di rinvio.

  • art. 63 d.lgs. 546/1992

    "non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza"

    la mancata riassunzione nel termine di sei mesi dal deposito della decisione di cassazione con rinvio determina l'estinzione dell'intero processo tributario; l'estinzione è rilevabile d'ufficio e fa venir meno il procedimento pregiudiziale.

  • art. 42 c.p.c.

    richiamato come base della proponibilità del regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione ex art. 295 c.p.c. nel processo tributario.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    consente l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili con il rito tributario, compreso il regolamento di competenza contro la sospensione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il regolamento di competenza è esperibile avverso i provvedimenti di sospensione necessari ex art. 295 c.p.c., nonostante il divieto generale di cui all'art. 5, comma 4, d.lgs. 546/1992, in forza del rinvio alle norme compatibili del codice di procedura civile.
  • L'omessa riassunzione del giudizio di rinvio nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione di cassazione determina l'estinzione dell'intero processo tributario ex art. 63 d.lgs. 546/1992.
  • L'estinzione del processo tributario per mancata riassunzione è rilevabile anche d'ufficio e non richiede un autonomo provvedimento dichiarativo del giudice affinché produca i suoi effetti.
  • Una volta estinto il giudizio pregiudiziale, viene meno la causa della sospensione del giudizio dipendente e il giudice deve adottare i provvedimenti conseguenti.
  • Il giudice non può mantenere ferma la sospensione del processo dipendente sul solo rilievo formale che non sia intervenuta una espressa pronuncia di estinzione nel giudizio pregiudiziale, quando la causa estintiva si sia già verificata per legge.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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