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Sentenza

Sentenza del 19/01/2021 n. 540 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Deposito di documenti non prodotti in primo grado - produzione in appello - ammissibilità - sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice d'appello ha ritenuto ammissibile la produzione documentale resa in appello: ai sensi dell'art. 58 Dlgs 546/92, pur non potendo il giudice disporre nuove prove se non necessarie per la decisione, è consentita alle parti la produzione di nuovi documenti; pertanto la prova della notifica esibita dal Comune è stata acquisita e ha inciso sulla decisione favorevole al Comune (confermando la legittimità dell'iscrizione).

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava l'iscrizione operata dal Comune sostenendo la mancata notifica degli atti che legittimavano l'iscrizione stessa. In sede d'appello il Comune ha depositato documenti comprovanti l'avvenuta notifica, non prodotti in primo grado.

Norme richiamate

  • D.lgs. 546/1992, art. 58

    Comma 1: il giudice non può disporre nuove prove salvo che siano necessarie ai fini della decisione; Comma 2: è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. L'interpretazione data dalla sentenza è che, anche se i documenti non sono stati prodotti in primo grado, la parte può comunque depositarli in appello e il giudice può ammetterli se rilevanti e necessari per la decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 345

    Il richiamo a questo articolo riguarda le modalità e i termini per la produzione documentale e per la ricostruzione probatoria in sede di appello; l'interpretazione pratica è che l'ordinamento disciplina limiti e possibilità di acquisizione di documenti in fase di impugnazione, ma non impedisce in radice la produzione tardiva quando abbia rilevanza decisiva.

Massime di principio

  • La produzione di documenti in appello è generalmente ammessa: le parti conservano la facoltà di depositare nuovi documenti anche se non prodotti in primo grado, purché rilevanti per la decisione.
  • Il giudice d'appello ha discrezionalità: può non disporre nuove prove, ma deve ammettere documenti prodotti dalle parti quando siano necessari ai fini della decisione o rilevanti per l'accertamento dei fatti controversi.
  • La prova della notificazione di atti che legittimano iscrizioni (es. iscrizioni ipotecarie, ruoli, sanzioni) può essere acquisita in appello e, se ritenuta valida, determina la conferma dell'atto impositivo/iscrittivo anche se non provata in primo grado.
  • Per aumentare le probabilità di ammissione, la parte che deposita documenti in appello dovrebbe motivare la mancata produzione in primo grado, dimostrare la rilevanza e tempestivamente depositare e comunicare i documenti prima dell'udienza.
  • Se la produzione in appello arreca sorpresa processuale o è manifestamente dilatoria, il giudice può comunque valutare l'irrilevanza o inammissibilità; pertanto è utile dimostrare pertinenza e necessità rispetto alla decisione.

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