Cassazione Civile, Ordinanza n. 31894/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di avvisi di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Amministrazione aveva contestato a un contribuente maggior reddito IRPEF per gli anni d'imposta 2007 e 2008. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo non necessaria la prova del collegamento tra spese sostenute e entrate e, comunque, valorizzando il fatto che il contribuente avesse prodotto la prova di un maggior reddito conseguito nel 2006, ritenuto capiente rispetto alle spese contestate per 2007 e 2008. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 2728 e 2697 c.c., sostenendo che la prova contraria gravante sul contribuente non era stata assolta, perché non era stata fornita la dimostrazione documentale del collegamento tra la disponibilità finanziaria asseritamente esistente e le spese per incrementi patrimoniali; inoltre ha censurato l'erronea inversione dell'onere della prova operata dalla CTR.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di ulteriori redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma richiede idonea documentazione anche sull'entità di tali redditi e sulla durata del loro possesso, così da rendere oggettivamente verificabile la loro idoneità a giustificare le spese contestate. La CTR, invece, aveva erroneamente considerato sufficiente il solo fatto che il contribuente avesse percepito un maggior reddito nel 2006 e aveva impropriamente addossato all'Ufficio la prova contraria dell'assenza di un rapporto giustificativo tra quel reddito e le spese sostenute nel 2007 e 2008. La Corte ha anche ritenuto infondata l'eccezione di giudicato parziale sollevata dal controricorrente, poiché i fatti valorizzati dal giudice di merito non avevano di per sé valore dimostrativo della durata del possesso del reddito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
"la prova del collegamento tra le spese sostenute e le entrate"; "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione"
Nel procedimento di accertamento sintetico il contribuente può vincere la presunzione soltanto mediante prova documentale non della sola esistenza di redditi ulteriori, ma anche della loro entità e della durata del possesso, in modo da renderli concretamente idonei a giustificare le spese contestate.
Richiamato per censurare l'erronea distribuzione dell'onere probatorio nel giudizio di merito.
Richiamato per affermare che l'onere della prova contraria grava sul contribuente e non sull'Amministrazione finanziaria.
Richiamato solo in relazione alla trattazione camerale della causa.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito, il contribuente che intenda superare la presunzione fiscale deve fornire prova documentale specifica sia dell'esistenza sia della consistenza temporale dei redditi ulteriori invocati a giustificazione delle spese contestate.
- Non è sufficiente dimostrare di aver percepito in un anno precedente un reddito capiente: occorre provare, con elementi oggettivi, che quel reddito fosse ancora disponibile nel periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto di accertamento.
- La prova contraria richiesta dall'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 non impone all'Ufficio di dimostrare l'assenza di un nesso giustificativo tra redditi ulteriori e spese, perché tale onere resta in capo al contribuente.
- Ai fini della prova della durata del possesso di redditi ulteriori, possono essere utili documenti bancari o analoghi, ma non è sufficiente il mero transito della somma nella disponibilità del contribuente.
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