Cassazione Civile, Ordinanza n. 09366/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, dopo il passaggio dai ruoli del Ministero del Lavoro a quelli della Provincia, aveva ottenuto in primo grado la retrodatazione della decorrenza economica del nuovo inquadramento al 26.11.1999, mentre la decorrenza era stata fissata al 1.4.2001. Egli aveva quindi chiesto anche il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali maturate nel periodo intermedio, sostenendo di dover essere inserito nelle procedure selettive per le p.e.o. e di avere diritto al mantenimento o alla trasformazione dell’indennità di amministrazione già percepita, contestandone le modalità di riassorbimento. In cassazione ha articolato sei motivi: omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione del contraddittorio e del principio dispositivo; ultrapetizione; falsa applicazione della disciplina contrattuale sul riassorbimento dell’indennità; omessa pronuncia sul risarcimento del danno da perdita di chance. Ha sostenuto, in sostanza, che la Corte d’appello avesse deciso su questioni non devolute e avesse omesso di pronunciarsi su specifiche domande e censure formulate in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che fosse carente l’interesse a censurare il rigetto di domande che il ricorrente affermava di non avere mai proposto; dall’altro, che le doglianze relative all’omessa pronuncia fossero comunque inammissibili perché la Corte d’appello aveva esaminato la domanda di ricostruzione della carriera economica e, in modo implicito o comunque sufficiente, aveva escluso sia un diritto automatico alle progressioni economiche orizzontali senza partecipazione alle procedure selettive, sia l’illegittimità del riassorbimento delle voci retributive già in godimento. Ha inoltre rilevato che la censura sulla motivazione, per come formulata, non ricadeva nei ristretti limiti del vizio denunciabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, per l’esito, è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione; la Corte osserva che alcuni vizi non erano utilmente dedotti o erano comunque inammissibili.
invocato dal ricorrente per denunciare violazione del contraddittorio.
richiamato per omessa pronuncia e per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude il vizio laddove la decisione d'appello ha comunque scrutinato la domanda o l'ha implicitamente rigettata.
invocato per violazione del principio dispositivo; la Corte non ne ravvisa un utile fondamento autonomo nel caso concreto.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per asserita nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione; la Corte osserva che l'eventuale vizio motivazionale non era correttamente prospettato nei limiti consentiti.
indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.
art. 27, ultimo capoverso, CCNL comparto Enti Locali
richiamato dal ricorrente in relazione al riassorbimento dell'indennità di amministrazione.
art. 28 CCNL biennio economico 2000/2001
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa al mantenimento o alla trasformazione dell'indennità di amministrazione.
Massime di principio
- È inammissibile la censura del rigetto di una domanda quando la stessa parte affermi di non averla mai proposta: manca, in tal caso, un concreto interesse a dolersi della decisione.
- La doglianza di omessa pronuncia richiede che il motivo d'appello individuasse effettivamente una domanda o un capo autonomo non esaminato; se la sentenza di merito ha comunque valutato il nucleo della pretesa e ne ha escluso l'accoglibilità, il vizio non sussiste.
- Le progressioni economiche orizzontali del dipendente pubblico non spettano automaticamente per il solo passaggio o permanenza nei ruoli dell'amministrazione, ma presuppongono la partecipazione alle procedure selettive e il superamento delle stesse.
- Quando il giudice di merito rigetta la domanda di ricostruzione della carriera economica valorizzando la mancanza dei presupposti per le progressioni o la legittimità del riassorbimento delle voci stipendiali, la censura per omessa pronuncia o ultrapetizione non è configurabile se la questione è stata comunque affrontata, anche implicitamente.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti strettamente consentiti dal testo dell'art. 360 c.p.c.; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica se non si denuncia un vero e proprio difetto radicale di motivazione.
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