Cassazione Penale, Sentenza n. 45347/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione volto ad ottenere l'annullamento della sentenza di patteggiamento e, in particolare, della determinazione della durata delle pene accessorie previste dall'art. 216 R.d. n. 267/1942. Si lamentava carenza di motivazione nella fissazione delle pene accessorie nella misura massima (inizialmente anni dieci) poiché tale durata non era oggetto dell'accordo tra imputato e P.M.; successivamente, in sede di rinvio, si deducevano violazioni di legge e vizio di motivazione nella quantificazione della pena principale e delle pene accessorie e si rilevava un contrasto tra il dispositivo letto in udienza (anni quattro per le pene accessorie) e quello redatto nella sentenza non contestuale (anni cinque).
La decisione
La Corte ha: 1) dichiarato che il giudicato si era formato sulla pena principale concordata (art. 444 c.p.p.) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ripetizione dell'applicazione della pena principale (divieto di secondo giudizio ex art. 649 c.p.p.); 2) rigettato il motivo relativo alla durata delle pene accessorie, ritenendo che il giudice del rinvio avesse adeguatamente motivato la misura di quattro anni tenendo conto di elementi negativi (gravità delle distrazioni, ammontare del debito) e positivi (buon comportamento processuale e accordo transattivo con la procedura fallimentare); 3) accolto la richiesta di correzione materiale del contrasto tra dispositivo orale e scritto, correggendo il dispositivo affinché la durata delle pene accessorie risulti di quattro anni (prevalenza del dispositivo letto in udienza, ex art. 130 c.p.p.).
Norme richiamate
applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Danilo Riccelli la pena di anni due e mesi otto di reclusione
Regime del patteggiamento: applicazione della pena su richiesta dell'imputato con consenso del P.M.; la pena principale concordata, una volta resa definitiva, forma giudicato e non può essere nuovamente rideterminata sullo stesso oggetto
Reato di bancarotta fraudolenta (richiamato quale titolo di responsabilità penale oggetto del patteggiamento)
art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000
Riferimento a reati tributari connessi (citato tra i reati unificati dalla continuazione)
art. 216 R.d. n. 267/1942 (ultimo comma)
applicato le pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942 per la durata di anni dieci
Norma che prevede le pene accessorie in materia fallimentare; la loro durata richiede adeguata motivazione, specie se fissata in misura superiore alla media edittale
Criteri per la determinazione della pena (criteri soggettivi e oggettivi); la giurisprudenza richiede specifica motivazione rispetto a tali criteri se la durata delle pene accessorie è fissata oltre la media edittale
Ai fini dell'applicazione delle circostanze rilevanti per i reati fallimentari, il danno deve essere valutato con riferimento alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori (diminuzione globale della massa attiva disponibile), non semplicemente in base al passivo o alla differenza attivo/passivo
Divieto di nuovo giudizio sulla stessa questione dopo che la decisione è divenuta definitiva: il giudice del rinvio non può rimettere in discussione la pena principale già concordata e divenuta giudicato
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione relativo a violazione di legge e insufficiente motivazione, invocato dal ricorrente per censurare la decisione
Norma invocata in sede di ricorso relativa a vizi nella determinazione delle pene accessorie (richiamata dal ricorrente nel secondo motivo)
art. 624 cod. proc. pen. (citato come "codice di rito")
Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione alla dichiarazione di responsabilità e alla quantificazione della pena (la Corte ha ritenuto tale censura preclusa dal giudicato sulla pena principale)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla riproduzione integrale dei motivi di appello/ricorso in cassazione (il ricorso è stato riprodotto nei limiti di questa norma)
Consente la correzione di errori materiali/contrasti tra dispositivo letto in udienza e dispositivo contenuto nella sentenza scritta: prevale il dispositivo orale quale immediata espressione della volontà del giudice
Massime di principio
- Quando le pene accessorie (soprattutto in materia fallimentare) sono determinate dal giudice in misura superiore alla media edittale, è necessario motivare specificamente la scelta richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p.; la sola indicazione generica della gravità del danno o dell'entità del passivo non è sufficiente.
- Nella valutazione del danno per reati fallimentari va considerata la diminuzione globale della massa attiva effettivamente imputabile alle condotte del fallito (non il semplice ammontare del passivo o la differenza attivo/passivo), ai fini della graduazione della responsabilità e delle pene accessorie.
- Se la pena principale è stata applicata con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e la decisione è divenuta definitiva, quella determinazione forma giudicato: il giudice del rinvio non può ripristinare o rimettere in discussione la pena principale (divieto di reformatio in peius e art. 649 c.p.p.).
- Nel bilanciamento per la determinazione delle pene accessorie il giudice deve considerare sia elementi negativi (grave entità delle distrazioni, rilevante passivo) sia elementi favorevoli (es. buon comportamento processuale, accordi transattivi con la procedura fallimentare); la motivazione deve risultare logicamente connessa agli elementi valutati.
- In caso di discrepanza tra il dispositivo pronunciato oralmente in udienza e quello contenuto nella sentenza non contestuale, prevale il dispositivo orale: la parte soccombente può chiedere la correzione materiale della sentenza (art. 130 c.p.p.).
- Le questioni già decise con sentenza definitiva non possono essere rimesse in discussione in sede di rinvio: i motivi di cassazione che mirano a rianalizzare profili già coperti dal giudicato sono preclusi.
- La Corte di legittimità può limitare l'annullamento alle sole parti viziate della decisione (annullamento parziale senza rinvio) quando il vizio concerne una porzione specifica della sentenza e il resto ha formato giudicato.
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