Cassazione Penale, Sentenza n. 22634/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen. per contestazione dell'aggravante della minorata difesa sul capo 12), con la doglianza che la Corte territoriale avrebbe valorizzato esclusivamente l'orario notturno e non avrebbe considerato che la presenza di sistemi di videosorveglianza e allarme neutralizzerebbe lo svantaggio difensivo; 2) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio (violazione artt. 81 cod. pen. e 597 comma 4 cod. proc. pen.) con la critica che l'aumento per continuazione sarebbe stato quantificato in misura tale da comportare una reformatio in peius rispetto al primo grado dopo la riqualificazione di uno dei reati; 3) omessa decisione sulla richiesta di dissequestro/restituzione (violazione art. 240 cod. pen. e art. 125 cod. proc. pen.), poiché la Corte non avrebbe deciso la domanda ritenendo carente la documentazione benché fosse già versata nel fascicolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli manifestamente infondati: 1) ha confermato la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, non per il mero dato temporale, ma per le concrete modalità operative del furto e la particolare ubicazione del supermercato che, insieme all'orario notturno, hanno effettivamente ostacolato la possibilità di difesa; la videosorveglianza non è stata ritenuta idonea a neutralizzare l'aggravante in quanto non ha consentito interventi immediati; 2) ha respinto la censura sulla determinazione della pena, chiarendo che la riformulazione del quadro di reato in appello non comporta automaticamente violazione del divieto di reformatio in peius, purché non sia superata la pena complessivamente inflitta in primo grado né la pena base fissata dal giudice di primo grado. Il terzo motivo è invece accolto: la Corte ha rilevato che la sezione distrettuale non si è pronunciata su una specifica richiesta di restituzione di cose sequestrate e ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca, rinviando per nuovo giudizio su quel profilo ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. In sintesi: confermate le condanne residue per i capi 10) e 12) (due furti pluriaggravati, il primo riqualificato in ricettazione), confermata l'aggravante della minorata difesa, ritenuta corretta la determinazione della pena; annullamento parziale della sentenza solo in ordine alla confisca con rinvio.
Norme richiamate
L'aggravante per minorata difesa legata al tempo di notte richiede la prova che la difesa pubblica o privata sia stata in concreto ostacolata; il mero dato temporale non è sufficiente. Va valutata la concretà incidenza delle modalità operative e della collocazione del luogo offeso; la presenza di sistemi di videosorveglianza non neutralizza automaticamente l'aggravante se non assicurano un tempestivo presidio o intervento.
Regole generali sul cumulo e sul concorso di reati ai fini della determinazione della pena e sui limiti della riformulazione in appello: il divieto di reformatio in peius riguarda il risultato complessivo della determinazione della pena; in caso di riqualificazione il giudice d'appello non può comunque superare la pena complessivamente inflitta dal primo giudice né la pena base determinata in primo grado.
art. 597 comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della determinazione della pena in appello e dei limiti procedurali alla riformazione del trattamento sanzionatorio; il principio è applicato insieme alla giurisprudenza che vieta peggioramento ingiustificato della posizione dell'imputato in appello.
Norma relativa agli effetti e alla gestione dei beni sequestrati e alla confisca: la corte deve decidere sulle richieste di restituzione/dissequestro; l'omessa decisione su tale domanda determina vizio da cassare.
Principio procedurale che impone al giudice di pronunciarsi sulle richieste delle parti; la mancata valutazione di una specifica istanza documentata comporta la nullità parziale della decisione e il rinvio.
Sentenza Sez. U. n. 40910 del 27/09/2005 (William Morales)
Giurisprudenza richiamata circa i limiti del giudice d'appello nella determinazione della pena: il divieto di reformatio in peius riguarda non solo l'entità complessiva della pena ma anche gli elementi che concorrono alla sua determinazione; nel caso in esame la Corte ha distinto la fattispecie dalla situazione tipica cui Morales si riferisce.
Massime di principio
- L'aggravante per maggior difficoltà di difesa legata al tempo notturno richiede motivazione che dimostri la concreta ostacolazione della difesa; il solo orario notturno non basta.
- La presenza di sistemi di videosorveglianza o allarme non neutralizza automaticamente la minorata difesa: va valutata la reale efficacia, la tempestività dell'intervento e la collocazione del presidio.
- In appello il giudice può riqualificare i reati e ricalcolare la pena, ma non può superare la pena complessivamente inflitta in primo grado né la pena base fissata dal primo giudice (limiti del divieto di reformatio in peius).
- Il giudice è obbligato a decidere espressamente sulle richieste di dissequestro/restituzione; la mancata decisione su istanza specifica e documentata comporta annullamento parziale e rinvio.
- In ricorso per cassazione, la valutazione opera su questioni di diritto e di motivazione: motivazioni che collegano fatto e norma (es. ubicazione, modalità operative) sono decisive per la conferma o rigetto dell'aggravante.
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