Cassazione Civile, Ordinanza n. 29403/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2009, emessa ai sensi dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 per l'indebita compensazione di un credito IVA relativo al 2008, credito rispetto al quale la dichiarazione annuale era stata presentata tardivamente. La commissione tributaria provinciale aveva annullato la cartella ritenendo che il recupero non potesse avvenire tramite controllo automatizzato ma richiedesse un autonomo avviso di accertamento; la commissione regionale aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio, anche sul rilievo che l'Agenzia non avesse censurato la statuizione di primo grado. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, da un lato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. per avere la CTR erroneamente affermato la mancata impugnazione della ratio decidendi di primo grado; dall'altro la violazione degli artt. 30 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che il controllo automatizzato è legittimo anche in presenza di contestazione di un credito d'imposta e che, in ogni caso, il contribuente doveva provare i presupposti sostanziali del credito e la non intervenuta decadenza biennale.
La decisione
La Corte ha ritenuto unitariamente fondati i motivi. Ha affermato che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la conseguente emissione della cartella tramite controllo automatizzato, trattandosi di verifica formale e non valutativa. Ha inoltre rilevato che la difesa erariale aveva effettivamente devoluto in appello la questione della legittimità del recupero ex art. 54-bis, sicché la CTR aveva errato nel ritenere la censura non proposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda verificando se il contribuente abbia dimostrato i requisiti sostanziali per il credito IVA e se non sia maturata la decadenza biennale prevista dalla legge; le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Consente il controllo automatizzato e l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta quando la verifica sia limitata a riscontri formali e alla mancata/tardiva presentazione della dichiarazione, senza indagini valutative sulla posizione sostanziale del contribuente.
art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in relazione alla disciplina del credito IVA e ai presupposti per il suo riconoscimento.
art. 8, comma 1, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Richiamato quale norma sulla presentazione della dichiarazione IVA e sul rilievo della tardività ai fini del recupero del credito.
Invocato per censurare l'erronea affermazione della CTR circa la mancata impugnazione della statuizione di primo grado.
Richiamato in relazione al giudicato e alla portata delle censure devolute in appello.
Richiamato in relazione alla devoluzione dell'impugnazione e alla mancata acquiescenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma del vizio di legittimità per violazione/falsa applicazione di legge dedotta con il secondo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma del vizio di legittimità per nullità della sentenza dedotta con il primo motivo.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Richiamato nell'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, poi respinta.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato nell'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, poi respinta.
Massime di principio
- In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione IVA, l'amministrazione può procedere al recupero mediante controllo automatizzato e iscrizione a ruolo, purché l'attività resti confinata a riscontri formali e non richieda valutazioni sostanziali o istruttorie.
- Il contribuente, nel giudizio di impugnazione della cartella, può ancora dimostrare i presupposti sostanziali del credito IVA, ossia che gli acquisti siano stati effettuati da soggetto passivo, assoggettati a IVA e destinati ad operazioni imponibili, entro il termine di legge.
- La tardività della dichiarazione IVA è equiparabile, ai fini del recupero automatizzato, all'omessa presentazione, con conseguente legittimità della cartella se il controllo non esula dal raffronto con i dati dell'anagrafe tributaria.
- In cassazione la sentenza di merito è censurabile quando il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto non devoluta una questione che invece era stata specificamente impugnata, incidendo così sulla corretta delimitazione del thema decidendum.
- Nel recupero del credito IVA spetta al contribuente provare sia i presupposti sostanziali del diritto alla detrazione sia il rispetto del termine decadenziale previsto dalla disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29265/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29266/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29267/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29268/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29269/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29270/2021 del 21/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →