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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29403/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2009, emessa ai sensi dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 per l'indebita compensazione di un credito IVA relativo al 2008, credito rispetto al quale la dichiarazione annuale era stata presentata tardivamente. La commissione tributaria provinciale aveva annullato la cartella ritenendo che il recupero non potesse avvenire tramite controllo automatizzato ma richiedesse un autonomo avviso di accertamento; la commissione regionale aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio, anche sul rilievo che l'Agenzia non avesse censurato la statuizione di primo grado. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, da un lato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. per avere la CTR erroneamente affermato la mancata impugnazione della ratio decidendi di primo grado; dall'altro la violazione degli artt. 30 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che il controllo automatizzato è legittimo anche in presenza di contestazione di un credito d'imposta e che, in ogni caso, il contribuente doveva provare i presupposti sostanziali del credito e la non intervenuta decadenza biennale.

La decisione

La Corte ha ritenuto unitariamente fondati i motivi. Ha affermato che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la conseguente emissione della cartella tramite controllo automatizzato, trattandosi di verifica formale e non valutativa. Ha inoltre rilevato che la difesa erariale aveva effettivamente devoluto in appello la questione della legittimità del recupero ex art. 54-bis, sicché la CTR aveva errato nel ritenere la censura non proposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda verificando se il contribuente abbia dimostrato i requisiti sostanziali per il credito IVA e se non sia maturata la decadenza biennale prevista dalla legge; le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione IVA, l'amministrazione può procedere al recupero mediante controllo automatizzato e iscrizione a ruolo, purché l'attività resti confinata a riscontri formali e non richieda valutazioni sostanziali o istruttorie.
  • Il contribuente, nel giudizio di impugnazione della cartella, può ancora dimostrare i presupposti sostanziali del credito IVA, ossia che gli acquisti siano stati effettuati da soggetto passivo, assoggettati a IVA e destinati ad operazioni imponibili, entro il termine di legge.
  • La tardività della dichiarazione IVA è equiparabile, ai fini del recupero automatizzato, all'omessa presentazione, con conseguente legittimità della cartella se il controllo non esula dal raffronto con i dati dell'anagrafe tributaria.
  • In cassazione la sentenza di merito è censurabile quando il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto non devoluta una questione che invece era stata specificamente impugnata, incidendo così sulla corretta delimitazione del thema decidendum.
  • Nel recupero del credito IVA spetta al contribuente provare sia i presupposti sostanziali del diritto alla detrazione sia il rispetto del termine decadenziale previsto dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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