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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10404/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda per un reato in materia di armi. Il ricorso deduceva, in sostanza, la mancanza e contraddittorietà della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, richiamando gli artt. 606, lett. e), 62-bis e 133 c.p.; secondo la Corte, però, il motivo si limitava a riproporre censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata e senza indicare elementi positivi di meritevolezza, a fronte invece della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse aspecifico e meramente reiterativo, quindi non consentito in sede di legittimità ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581, comma 1, lett. d), c.p.p.; ha inoltre osservato che la doglianza era anche manifestamente infondata, perché non è possibile in cassazione una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione sanzionatoria sia sorretta da motivazione logica e non arbitraria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e motivatamente respinte nei giudizi di merito, senza una critica specifica delle ragioni della decisione impugnata.
  • La doglianza sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi puntualmente con gli elementi valorizzati dal giudice di merito; non è sufficiente un richiamo astratto agli artt. 62-bis e 133 c.p. in assenza di concreti elementi positivi di meritevolezza.
  • Il giudizio di cassazione non consente una rivalutazione del merito sulla congruità della pena quando la determinazione sanzionatoria sia sorretta da motivazione logica, non arbitraria e non manifestamente illogica.
  • L'aspecificità del motivo e la sua mera reiterazione di censure già disattese integrano causa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in rapporto al requisito di specificità di cui all'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armi
RamiReati stradali

Testo integrale

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