Cassazione Penale, Ordinanza n. 10404/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda per un reato in materia di armi. Il ricorso deduceva, in sostanza, la mancanza e contraddittorietà della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, richiamando gli artt. 606, lett. e), 62-bis e 133 c.p.; secondo la Corte, però, il motivo si limitava a riproporre censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata e senza indicare elementi positivi di meritevolezza, a fronte invece della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse aspecifico e meramente reiterativo, quindi non consentito in sede di legittimità ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581, comma 1, lett. d), c.p.p.; ha inoltre osservato che la doglianza era anche manifestamente infondata, perché non è possibile in cassazione una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione sanzionatoria sia sorretta da motivazione logica e non arbitraria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per il fatto relativo al possesso/condotta in materia di armi
è stato invocato per denunciare vizi di motivazione, ma la censura è stata ritenuta non specifica e comunque non ammissibile
richiamato in relazione al diniego delle attenuanti generiche
richiamato per la valutazione del trattamento sanzionatorio e della personalità dell'imputato
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
il ricorso è inammissibile quando contiene motivi non consentiti in sede di legittimità
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
richiede specificità dei motivi di impugnazione, parametro richiamato per dichiarare l'aspecificità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e motivatamente respinte nei giudizi di merito, senza una critica specifica delle ragioni della decisione impugnata.
- La doglianza sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi puntualmente con gli elementi valorizzati dal giudice di merito; non è sufficiente un richiamo astratto agli artt. 62-bis e 133 c.p. in assenza di concreti elementi positivi di meritevolezza.
- Il giudizio di cassazione non consente una rivalutazione del merito sulla congruità della pena quando la determinazione sanzionatoria sia sorretta da motivazione logica, non arbitraria e non manifestamente illogica.
- L'aspecificità del motivo e la sua mera reiterazione di censure già disattese integrano causa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in rapporto al requisito di specificità di cui all'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
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