Cassazione Civile, Ordinanza n. 00613/2026 del 11/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un accertamento fiscale relativo al maggior reddito ritenuto imponibile in capo alla contribuente per l'anno d'imposta 1998. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il primo grado, favorevole alla contribuente, e l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Successivamente, però, nei registri di cancelleria risultava depositata dall'Avvocatura dello Stato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, poi prodotta in copia cartacea su invito della Corte. La contribuente è rimasta intimata e non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte dell'Agenzia delle entrate e, in applicazione dell'art. 390 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non ha provveduto sulle spese, perché la contribuente non si è costituita. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sia perché la parte rinunciante è un'Amministrazione dello Stato assoggettata a prenotazione a debito, sia perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improponibilità.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente comporta l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia e, inoltre, non trova applicazione nei confronti di un'Amministrazione dello Stato che opera in regime di prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
È la disposizione che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ha natura lato sensu sanzionatoria e di stretta interpretazione, perciò non si applica oltre i casi espressamente previsti.
- L'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando la definizione del processo avviene per estinzione e non per rigetto, inammissibilità o improponibilità dell'impugnazione.
- Quando la parte rinunciante è un'Amministrazione dello Stato che beneficia della prenotazione a debito, non può operare la condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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