Cassazione Penale, Sentenza n. 29072/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del 6.5.2021 emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; dedotta violazione di legge (art. 127 c.p.p., art. 447 c.p.p., artt. 178 comma 1 lett. c) e 185 comma 1 c.p.p., e art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.) per l'omessa fissazione dell'udienza camerale sulla richiesta ex art. 444 c.p.p. formulata in sede di opposizione a decreto penale di condanna. Il ricorrente sostiene di avere interesse al contraddittorio perché il giudice avrebbe modificato parte dell'accordo in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente).
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 448 comma 2-bis c.p.p., che limita il controllo di legittimità ai soli vizi tassativamente indicati (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza). La violazione lamentata non rientra tra questi casi. Inoltre il ricorrente non ha dedotto uno specifico interesse al contraddittorio finalizzato ad ottenere il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma si è solo lamentato della sanzione accessoria non compresa nell'accordo. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ex art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina del patteggiamento: consente l'accordo tra parti sulla pena e la pronuncia in udienza o 'de plano'. Nel caso la sentenza era stata resa ai sensi di tale articolo.
art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma del Codice della Strada relativa alla guida in stato di alterazione per alcol; reato contestato al ricorrente.
Principio del contraddittorio e della partecipazione dell'imputato al processo; il ricorrente invocava violazione per mancata udienza, ma non ha dimostrato interesse specifico collegato al contraddittorio.
Regole sull'opposizione a decreto penale di condanna; la questione riguardava istanze formulate in sede di opposizione, ma la Corte ha valutato che il vizio denunciato non rientra tra quelli ammessi in cassazione.
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma relativa alle forme di decisione 'de plano' su talune istanze; richiamata nel quadro delle modalità di decisione senza udienza.
art. 185 comma 1 cod. proc. pen.
Disposizioni sulle decisioni assunte dal giudice senza udienza; rilevanza nella valutazione se l'adozione 'de plano' sia legittima.
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato che l'art. 448 c.p.p. limita ulteriormente i motivi ammessi per le decisioni di patteggiamento.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita il controllo di legittimità sulle sentenze di patteggiamento ai soli casi tassativamente indicati (violazione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Fondamento dell'inammissibilità nel caso concreto.
Prevede la possibilità di chiedere il proscioglimento per particolare tenuità o mancanza di rilevanza: la Corte segnala che il ricorrente avrebbe dovuto dedurre un interesse specifico al contraddittorio finalizzato al proscioglimento ai sensi di questa norma.
Consente la condanna per spese e il versamento di somme in caso di ricorso inammissibile; applicata la sanzione pecuniaria di Euro 3.000 a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Le impugnazioni in Cassazione contro sentenze di patteggiamento sono ammesse in presenza dei vizi tassativamente indicati dall'art. 448 comma 2-bis c.p.p.; lamentele generiche sulla motivazione o sulla mancata udienza sono inidonee se non rientrano fra quei vizi.
- Se si contesta la decisione 'de plano' (senza udienza) è necessario dimostrare uno specifico interesse al contraddittorio, ad esempio la volontà di ottenere il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; altrimenti la censura rischia di essere considerata inammissibile.
- La modifica o la diversa indicazione di sanzioni accessorie rispetto all'accordo richiede di essere inquadrata nei motivi ammessi dalla normativa su patteggiamento per poter essere sindacata in Cassazione; altrimenti la censura è probabilmente inefficace.
- Il mancato rispetto dei requisiti formali per proporre ricorso in Cassazione può comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; valutare dunque attentamente l'ammissibilità prima di proporre ricorso.
- In casi analoghi è consigliabile specificare chiaramente quale tra le fattispecie tassative dell'art. 448 comma 2-bis si ritiene violata e fornire elementi che dimostrino l'effettivo pregiudizio subito dall'imputato per giustificare l'interesse al contraddittorio.
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