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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38947/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 27/03/2025. I motivi dedotti erano due: con il primo si lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., assumendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; con il secondo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p. e al trattamento sanzionatorio, sostenendo che, pur a fronte del riconoscimento delle prime circostanze, mancasse una adeguata motivazione sulla pena. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi due motivi erano una mera reiterazione dei motivi già prospettati in appello e già puntualmente disattesi dalla Corte territoriale con motivazione logica e non contraddittoria, senza l'enucleazione di specifiche censure alla sentenza impugnata; quanto alla pena, ha osservato che il ricorrente si limitava ad affermazioni generiche, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, difettando quindi il requisito di specificità estrinseca del motivo.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di applicazione della causa di non punibilità è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché i motivi di ricorso si limitavano a reiterare censure già respinte in appello, senza specifico confronto con la sentenza impugnata.

  • art. 62-bis c.p.

    La doglianza relativa alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio è stata giudicata inammissibile per difetto di specificità, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte ha applicato la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, senza formulare censure specifiche contro la sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede un confronto effettivo con la motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente richiamare genericamente le doglianze già svolte, né ignorare le argomentazioni poste a base del provvedimento.
  • La doglianza sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando non indica in modo analitico le ragioni per cui la motivazione della sentenza sarebbe illogica o giuridicamente errata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella sua proposizione, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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