Cassazione Penale, Sentenza n. 3512/2022 del 31/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di assoluzione del Tribunale di Lecco per furto in abitazione aggravato; il Tribunale aveva assolto per "insufficienza della prova circa la commissione del fatto" dopo avere ritenuto inutilizzabili accertamenti genetici eseguiti dalla polizia giudiziaria (effettuati il 22/03/2011) prima della formale riapertura delle indagini (16/05/2011). Il pubblico ministero ha proposto appello censurando (i) la qualificazione dell'eccezione difensiva come preliminare, (ii) la ritenuta inutilizzabilità degli accertamenti genetici, richiamando l'orientamento secondo cui, dopo archiviazione per ignoto autore, non è richiesta autorizzazione per la riapertura delle indagini, e (iii) deducendo che, anche in caso di inutilizzabilità, il dibattimento avrebbe potuto acquisire altre prove (es. testimonianze) idonee a dimostrare la colpevolezza.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio che la sentenza di proscioglimento pronunciata dopo la regolare verifica della costituzione delle parti e prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento non rientra nel modello dell'art. 469 cod. proc. pen. (sentenza predibattimentale) ma si considera sentenza pronunciata nella fase dibattimentale e, quindi, è appellabile nei limiti di legge. Hanno ritenuto errata la riclassificazione operata dalla Corte d'appello di Milano (che aveva trasformato l'impugnazione del PM in ricorso per cassazione) e hanno affermato l'ammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero, con conseguente rimessione per il giudizio di impugnazione (quindi il rimedio disponibile è l'appello e non solo il ricorso per cassazione).
Norme richiamate
Regola la sentenza anticipata di proscioglimento nel periodo degli atti preliminari al dibattimento; la Corte ha interpretato la norma in senso restrittivo: l'art. 469 si applica solo alle sentenze pronunciate nella fase degli atti preliminari (prima del compimento delle formalità di cui all'art. 484) e non a decisioni adottate dopo la verifica di costituzione delle parti in udienza pubblica.
Prevede la declaratoria immediata di cause di non punibilità e disciplina la sentenza adottata nell'ambito del dibattimento; la Corte ha chiarito che, una volta instaurato il contraddittorio in udienza pubblica, l'eventuale proscioglimento deve essere qualificato secondo l'art. 129 e resta appellabile nei limiti di legge.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sull'assoluzione per insufficienza della prova; è la misura invocata dal Tribunale per assolvere l'imputato in presenza dell'inutilizzabilità dell'accertamento genetico.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la Corte d'appello a trasmettere atti alla Corte di Cassazione nelle ipotesi previste; la Corte territoriale aveva usato tale dispositivo per inviare gli atti alla Cassazione ritenendo la sentenza predibattimentale, ma le Sezioni Unite hanno ritenuto tale riqualificazione errata.
Segna l'inizio degli atti introduttivi "prima di dare inizio al dibattimento"; la Corte ha ritenuto che il compimento delle formalità previste da questo articolo segna l'esaurimento della fase predibattimentale e l'inizio del dibattimento.
Contiene la formula di "dichiarazione di apertura del dibattimento"; la Corte ha escluso che tale adempimento sia l'unico criterio per delimitare il predibattimento, preferendo la distinzione normativa tra atti preliminari e atti introduttivi.
Individua l'inizio degli atti preliminari al dibattimento; citato dalla Corte per delineare l'autonomia della fase predibattimentale rispetto al dibattimento.
Stabilisce che l'istruttoria dibattimentale inizia con l'effettiva assunzione delle prove; utilizzato per spiegare la distinzione tra atti introduttivi e assunzione delle prove nel dibattimento.
Norma sostanziale sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; richiamata in relazione alle ipotesi tassative in cui è possibile il proscioglimento anticipato ex art. 469 (comma 1-bis).
Disciplina i limiti di appellabilità della sentenza; la Corte rammenta che la sentenza pronunciata nella fase dibattimentale resta appellabile nei limiti ivi previsti.
Massime di principio
- Se la sentenza di proscioglimento è pronunciata dopo la verifica della regolare costituzione delle parti in udienza pubblica, essa non rientra nel modello di proscioglimento "predibattimentale" previsto dall'art. 469 e va considerata sentenza dibattimentale.
- La qualificazione della sentenza come predibattimentale dipende dalla fase processuale in cui è stata adottata (atti preliminari vs atti introduttivi/dibattimento), non dal contenuto sostanziale della decisione.
- Le decisioni di proscioglimento adottate nella fase dibattimentale sono appellabili nei limiti di legge; l'appello è il rimedio ordinario, mentre il ricorso per cassazione è il rimedio esclusivo solo per le sentenze predibattimentali autenticamente adottate nella fase degli atti preliminari.
- Il criterio chiave per ricondurre una pronuncia all'art. 469 è la sua adozione nella fase degli atti preliminari (prima dell'esaurimento previsto dall'art. 484), con contraddittorio camerale specifico; la mera pronuncia prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento non è sufficiente se è già avvenuta la verifica di costituzione delle parti in udienza pubblica.
- In situazioni pratiche: quando si contesta la natura predibattimentale di una sentenza emessa in udienza pubblica, verificare sempre le fasi processuali compiute (se si è esaurita la fase degli atti preliminari) e, se la costituzione delle parti è stata già verificata, predisporre l'appello piuttosto che il ricorso per cassazione.
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