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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3512/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di assoluzione del Tribunale di Lecco per furto in abitazione aggravato; il Tribunale aveva assolto per "insufficienza della prova circa la commissione del fatto" dopo avere ritenuto inutilizzabili accertamenti genetici eseguiti dalla polizia giudiziaria (effettuati il 22/03/2011) prima della formale riapertura delle indagini (16/05/2011). Il pubblico ministero ha proposto appello censurando (i) la qualificazione dell'eccezione difensiva come preliminare, (ii) la ritenuta inutilizzabilità degli accertamenti genetici, richiamando l'orientamento secondo cui, dopo archiviazione per ignoto autore, non è richiesta autorizzazione per la riapertura delle indagini, e (iii) deducendo che, anche in caso di inutilizzabilità, il dibattimento avrebbe potuto acquisire altre prove (es. testimonianze) idonee a dimostrare la colpevolezza.

La decisione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio che la sentenza di proscioglimento pronunciata dopo la regolare verifica della costituzione delle parti e prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento non rientra nel modello dell'art. 469 cod. proc. pen. (sentenza predibattimentale) ma si considera sentenza pronunciata nella fase dibattimentale e, quindi, è appellabile nei limiti di legge. Hanno ritenuto errata la riclassificazione operata dalla Corte d'appello di Milano (che aveva trasformato l'impugnazione del PM in ricorso per cassazione) e hanno affermato l'ammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero, con conseguente rimessione per il giudizio di impugnazione (quindi il rimedio disponibile è l'appello e non solo il ricorso per cassazione).

Norme richiamate

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Regola la sentenza anticipata di proscioglimento nel periodo degli atti preliminari al dibattimento; la Corte ha interpretato la norma in senso restrittivo: l'art. 469 si applica solo alle sentenze pronunciate nella fase degli atti preliminari (prima del compimento delle formalità di cui all'art. 484) e non a decisioni adottate dopo la verifica di costituzione delle parti in udienza pubblica.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede la declaratoria immediata di cause di non punibilità e disciplina la sentenza adottata nell'ambito del dibattimento; la Corte ha chiarito che, una volta instaurato il contraddittorio in udienza pubblica, l'eventuale proscioglimento deve essere qualificato secondo l'art. 129 e resta appellabile nei limiti di legge.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sull'assoluzione per insufficienza della prova; è la misura invocata dal Tribunale per assolvere l'imputato in presenza dell'inutilizzabilità dell'accertamento genetico.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la Corte d'appello a trasmettere atti alla Corte di Cassazione nelle ipotesi previste; la Corte territoriale aveva usato tale dispositivo per inviare gli atti alla Cassazione ritenendo la sentenza predibattimentale, ma le Sezioni Unite hanno ritenuto tale riqualificazione errata.

  • art. 484 cod. proc. pen.

    Segna l'inizio degli atti introduttivi "prima di dare inizio al dibattimento"; la Corte ha ritenuto che il compimento delle formalità previste da questo articolo segna l'esaurimento della fase predibattimentale e l'inizio del dibattimento.

  • art. 492 cod. proc. pen.

    Contiene la formula di "dichiarazione di apertura del dibattimento"; la Corte ha escluso che tale adempimento sia l'unico criterio per delimitare il predibattimento, preferendo la distinzione normativa tra atti preliminari e atti introduttivi.

  • art. 465 cod. proc. pen.

    Individua l'inizio degli atti preliminari al dibattimento; citato dalla Corte per delineare l'autonomia della fase predibattimentale rispetto al dibattimento.

  • art. 496 cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'istruttoria dibattimentale inizia con l'effettiva assunzione delle prove; utilizzato per spiegare la distinzione tra atti introduttivi e assunzione delle prove nel dibattimento.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; richiamata in relazione alle ipotesi tassative in cui è possibile il proscioglimento anticipato ex art. 469 (comma 1-bis).

  • art. 593 cod. proc. pen.

    Disciplina i limiti di appellabilità della sentenza; la Corte rammenta che la sentenza pronunciata nella fase dibattimentale resta appellabile nei limiti ivi previsti.

Massime di principio

  • Se la sentenza di proscioglimento è pronunciata dopo la verifica della regolare costituzione delle parti in udienza pubblica, essa non rientra nel modello di proscioglimento "predibattimentale" previsto dall'art. 469 e va considerata sentenza dibattimentale.
  • La qualificazione della sentenza come predibattimentale dipende dalla fase processuale in cui è stata adottata (atti preliminari vs atti introduttivi/dibattimento), non dal contenuto sostanziale della decisione.
  • Le decisioni di proscioglimento adottate nella fase dibattimentale sono appellabili nei limiti di legge; l'appello è il rimedio ordinario, mentre il ricorso per cassazione è il rimedio esclusivo solo per le sentenze predibattimentali autenticamente adottate nella fase degli atti preliminari.
  • Il criterio chiave per ricondurre una pronuncia all'art. 469 è la sua adozione nella fase degli atti preliminari (prima dell'esaurimento previsto dall'art. 484), con contraddittorio camerale specifico; la mera pronuncia prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento non è sufficiente se è già avvenuta la verifica di costituzione delle parti in udienza pubblica.
  • In situazioni pratiche: quando si contesta la natura predibattimentale di una sentenza emessa in udienza pubblica, verificare sempre le fasi processuali compiute (se si è esaurita la fase degli atti preliminari) e, se la costituzione delle parti è stata già verificata, predisporre l'appello piuttosto che il ricorso per cassazione.

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