Cassazione Civile, Sentenza n. 11914/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Regione Abruzzo ha impugnato la decisione della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato il lodo arbitrale favorevole alla Manhattan s.r.l., sostenendo che: (i) la clausola arbitrale (art. 11 dell'accordo di programma) fosse applicabile solo alle controversie fra il Comune di Sulmona e la società e non anche alla Regione; (ii) la controversia fosse devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e dunque non compromissibile in arbitrato; (iii) il credito azionato dalla Manhattan fosse prescritto. La questione centrale era quindi la ripartizione di giurisdizione tra giudice ordinario/arbitrato e giudice amministrativo in relazione a un accordo di programma che rinviava gli atti di finanziamento a successivi provvedimenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (giurisdizione) e, assorbendo gli altri motivi, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello, dichiarato la nullità del lodo arbitrale e assegnato i termini di legge per la riassunzione della causa davanti al giudice amministrativo. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 104/2010, art. 133, comma 1, lett. a), n. 2
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: ... 2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni
Le controversie sulla formazione/conclusione/attuazione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; se l'accordo rinvia la concessione del finanziamento a successivi atti pubblicistici, la cognizione spetta al giudice amministrativo.
d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), art. 12
Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile
L'arbitrato rituale è ammesso per controversie concernenti diritti soggettivi; per le posizioni che sono solo interessi legittimi l'arbitrato non è strumento idoneo a sottrarre la materia al sindacato del giudice amministrativo.
codice di procedura civile, art. 829
richiamato nei motivi di impugnazione (nessuna citazione integrale nel testo)
La Corte d'appello era stata censurata per presunta violazione delle norme sull'arbitrato (art. 829 c.p.c. e connesse), ma la Cassazione ha ritenuto pregiudiziale la questione di giurisdizione basata sulla natura della posizione invocata (diritto soggettivo vs interesse legittimo).
codice civile, artt. 2934, 2935, 2943, 2944
richiamati nel terzo motivo in tema di prescrizione
La corte ha esaminato il punto sulla prescrizione ma lo ha ritenuto assorbito dalla decisione sul difetto di giurisdizione; nella motivazione di merito la Corte d'appello aveva individuato il dies a quo nella nota della Regione del 10/12/2002 e aveva ritenuto valido l'interruttivo dell'azione arbitrale nel termine dei dieci anni.
legge n. 25/1994 e d.lgs. n. 40/2006
richiamate in relazione alla natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale
La disciplina dell'arbitrato rituale conferisce natura giurisdizionale all'attività arbitrale; occorre quindi stabilire se la materia sia comunque sottratta alla giurisdizione arbitrale per devoluzione al giudice amministrativo.
codice di procedura civile, art. 806 e ss.
richiamati come riferimento per l'arbitrato rituale
Norme che disciplinano l'arbitrato rituale di diritto; utili per definire i limiti della compromissibilità quando la legge ammette l'arbitrato per diritti soggettivi.
Legge 23 giugno 1990 n. 142, art. 27
citata nell'accordo (art. 13) per l'efficacia urbanistica dell'accordo di programma
L'accordo ha valore esclusivo ai fini urbanistici, mentre le decisioni sul finanziamento sono rinviate a successivi atti consensuali, elemento che ha inciso nella qualificazione della posizione della società come interesse legittimo.
legge n. 662/1996, art. 2 comma 203
consentiva la partecipazione del privato agli accordi di programma
La partecipazione del privato all'accordo non trasforma automaticamente un interesse legittimo in diritto soggettivo; il carattere vincolante dell'accordo non basta a creare di per sé un diritto incondizionato al finanziamento.
Massime di principio
- Se un accordo di programma rinvia la decisione sui finanziamenti a successivi atti pubblicistici, la pretesa del privato tende a configurarsi come interesse legittimo e la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
- L'arbitrato rituale è ammesso solo per controversie relative a diritti soggettivi; quando la posizione vantata dal privato è un interesse legittimo collegato all'esercizio di potestà pubblicistica, la controversia non è compromissibile e va al giudice amministrativo.
- La qualificazione del petitum sostanziale (natura della posizione giuridica dedotta) è decisiva per il riparto di giurisdizione: conta la sostanza della pretesa, non l'intestazione formale dell'azione o la clausola arbitrale.
- La presenza di una clausola compromissoria in un accordo plurisoggettivo non la rende automaticamente efficace nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni firmatarie; va verificato il concreto ambito di operatività della clausola e la natura delle posizioni coinvolte.
- Se la Corte di cassazione rileva difetto di giurisdizione del giudice ordinario, può cassare senza rinvio e disporre la riassunzione davanti al giudice amministrativo; l'arbitrato prodotto in contrasto con la devoluzione di materia all'autorità amministrativa può essere dichiarato nullo.
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