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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11959/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia verteva su un sinistro (rapina del 20/11/2010) e sull'erogazione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore. Great Lakes aveva evocato in giudizio l'Oreficeria Sartori chiedendo l'accertamento della prescrizione del diritto all'indennizzo e la declaratoria di inoperatività della garanzia per presunto inadempimento agli obblighi di polizza (artt. 2 e 7 condizioni). La convenuta (Jamie Lee Sartori) eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione per esistenza di clausole (artt. 10 e 11 di polizza) che prevedevano una perizia contrattuale/arbitrato e, nel merito, deduceva l'insussistenza della prescrizione e chiedeva l'indennizzo in via riconvenzionale. I giudici di merito avevano ritenuto: a) che la clausola di perizia non costituiva arbitrato rituale/irrituale idoneo a escludere la giurisdizione ordinaria; b) che il diritto della Sartori si era prescritto (termine biennale ex art. 2952 comma 2 c.c.), perché la chiamata alla perizia contrattuale da parte di Jamie Lee Sartori del 1° marzo 2017 sarebbe stata effettuata oltre i termini. In cassazione la ricorrente ha censurato, fra l'altro, la qualificazione della perizia e la statuizione sulla prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso (sulla prescrizione), rigettato il primo motivo (sulla natura arbitrale della perizia) e dichiarato assorbiti gli altri motivi. La Corte ha chiarito che la perizia contrattuale non assume automaticamente natura di arbitrato: ciò avviene solo se le parti hanno espressamente ed in modo scritto rinunciato alla giurisdizione (art. 808-ter c.p.c.). In mancanza di tale rinuncia la perizia contrattuale è un obbligo negoziale (perizia "pura"); tuttavia l'atto di "chiamata" alla perizia e il procedimento peritale che ne consegue interrompono la prescrizione in modo continuativo (effetto interruttivo di die in diem) per tutto il tempo di vita del procedimento peritale, sicché la chiamata del 1/3/2017 risultava tempestiva alla luce delle operazioni peritali precedenti (il verbale/perizia del 25/9/2015). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata nella parte relativa alla prescrizione e la causa è stata rimessa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame, con indicazione di uniformarsi ai principi enunciati. La ricorrente (Jamie Lee Sartori) ha ottenuto dunque accoglimento parziale e rimessione della causa.

Norme richiamate

  • art. 808-ter c.p.c.

    Stabilisce la forma richiesta per la rinuncia alla giurisdizione mediante disposizione scritta: la perizia contrattuale assume natura di arbitrato irrituale solo se vi è una 'disposizione espressa per iscritto' di rinuncia alla giurisdizione. In assenza di tale disposizione la perizia è 'pura' e non preclude il ricorso al giudice.

  • art. 825 c.p.c.

    Riferito al lodo e agli effetti esecutivi dell'arbitrato rituale: la devoluzione della controversia a un arbitro, idonea a produrre lodo esecutivo, configura rinuncia alla giurisdizione e impedisce il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

  • art. 2934 c.c.

    "ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge"

    Principio generale della prescrizione: lo stesso dialoga con la natura dell'atto di chiamata alla perizia; l'operatività del procedimento peritale esclude che il titolare sia 'inerte' e giustifica che l'effetto interruttivo dell'atto si riproduca per tutta la durata delle operazioni peritali.

  • art. 2943 c.c.

    Disciplina gli atti interruttivi della prescrizione; la Corte interpreta l'atto di chiamata alla perizia (denuncia/istanza scritta volta all'attivazione della perizia) come atto interruttivo istantaneo che, per la natura della perizia contrattuale prolungata nel tempo, determina un effetto interruttivo continuativo (di die in diem) per tutta la durata delle operazioni peritali.

  • art. 1219 c.c.

    Riferimento alla esigibilità del credito anche se illiquido: la Corte osserva che l'illiquidità del credito (es. prima della quantificazione peritale) non impedisce l'esperibilità dell'azione giudiziaria; dunque la perizia non rende automaticamente inesigibile il diritto azionato.

  • art. 2952 c.c.

    Prevede il termine di prescrizione per i diritti derivanti da assicurazione (biennale). La Corte ha valutato il decorso del termine alla luce dell'effetto interruttivo continuato prodotto dalle operazioni peritali.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per sottolineare che la rinuncia alla giurisdizione (mediante clausola compromissoria) comporta una deroga al diritto costituzionale di agire in giudizio, che richiede una manifestazione espressa di volontà delle parti.

  • art. 102 Cost.

    Richiamato in relazione alla possibilità di deroga all'esperimento dell'azione giudiziaria mediante clausole compromissorie; la Corte sottolinea che tale deroga incide sulla giurisdizione e richiede espressa volontà.

  • art. 1362 c.c.

    Norma sull'interpretazione del contratto: la Corte ricorda che la natura della perizia va valutata secondo la comune intenzione delle parti e il comportamento successivo, senza fissare valore assoluto alla sola lettera del testo.

  • art. 1363 c.c.

    Richiesto per l'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali: la Corte afferma che occorre valutare l'insieme degli articoli (es. artt.10 e 11) ma che il discrimine per qualificare la perizia come arbitrato è la rinuncia alla giurisdizione.

Massime di principio

  • Occorre distinguere la perizia contrattuale 'pura' dall'arbitrato: la perizia è arbitrato (irrituale o rituale) solo se le parti hanno espressamente rinunciato alla giurisdizione ordinaria; in assenza di tale rinuncia la perizia resta un obbligo negoziale e non impedisce l'accesso al giudice.
  • La semplice ampiezza del mandato conferito al perito o il fatto che questi affronti questioni tecniche e giuridiche non trasformano automaticamente la perizia in arbitrato: il requisito decisivo è la rinuncia scritta alla giurisdizione (art. 808-ter c.p.c.).
  • La 'chiamata' alla perizia (denuncia/istanza scritta che avvia il procedimento peritale) ha effetto interruttivo della prescrizione e, se la perizia si sviluppa prolungandosi nel tempo, l'effetto interruttivo si riproduce durante tutta la vita del procedimento (effetto 'di die in diem'), preservando il diritto dall'estinzione per prescrizione.
  • Anche se la perizia contrattuale non esclude il ricorso al giudice, la parte che non rispetta l'obbligo convenuto (es. propone giudizio ignorando la clausola o non partecipando alla perizia) può essere esposta a conseguenze risarcitorie per inadempimento contrattuale.
  • Per tutelare i diritti derivanti da polizze assicurative è importante denunciare tempestivamente il sinistro e documentare l'attivazione e lo svolgimento delle operazioni peritali (verbali, comunicazioni, date) per poter dimostrare l'effetto interruttivo e la continuità del procedimento in caso di contestazioni sulla prescrizione.
  • Se le parti intendono effettivamente escludere la giurisdizione ordinaria e affidare la risoluzione a terzi (arbitri/periti), la rinuncia deve essere disposta per iscritto e con chiarezza, secondo le forme richieste per rendere efficace la deroga al diritto di agire in giudizio.

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