Cassazione Penale, Sentenza n. 42137/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati per il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) in relazione a dichiarazioni rese in un processo civile su un incidente stradale del 7/2/2010. Catalano ha denunciato la nullità perché, dopo aver rinunciato ai motivi di appello e aver concordato con il PM una pena (concordato ex art. 602, comma 1-bis c.p.p.), la Corte di appello non ha pronunciato alcun provvedimento né nella fase interlocutoria né ha motivato nella sentenza il rigetto dell'accordo. Musumeci ha proposto tre motivi: (1) vizio formale per presunta mancanza del capo di imputazione e indicazione della norma nella motivazione (art. 546 c.p.p.); (2) vizio di motivazione e valutazione dell'attendibilità della testimone Grazia Manoli, senza considerare l'amnesia dell'imputato e prove favorevoli; (3) contestazione del diniego delle attenuanti generiche e mancata declaratoria di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Agostino Catalano: ha constatato la nullità per la mancata decisione motivata sull'accordo di pena e ha annullato la sentenza nei suoi confronti, trasmettendo gli atti alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio. Il ricorso di Alessio Musumeci è stato dichiarato inammissibile: i motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili (art. 546 non richiede espressamente il capo di imputazione; questioni di valutazione della prova non sindacabili in Cassazione; motivi nuovi dedotti in Cassazione in contrasto con art. 606 c.p.p.), con condanna di Musumeci al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (quantificata in circa euro 3.000).
Norme richiamate
Norma sostanziale del reato contestato (falsa testimonianza); la Corte conferma che il fatto e la qualificazione sono desumibili dalla motivazione complessiva.
art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il 'concordato' (accordo sulla pena) con il pubblico ministero; la Cassazione rileva l'obbligo del giudice di pronunciarsi sulla richiesta e di motivare il rigetto nella sentenza se non accoglie l'accordo.
Disposizione sui requisiti essenziali della sentenza; la Corte afferma che non è necessaria l'enunciazione formale del capo di imputazione quando i fatti e la qualificazione sono desumibili dal complesso della decisione.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Norma che limita la Cassazione nel riesame di questioni di merito non previamente dedotte; applicata per dichiarare inammissibile la questione di valutazione della prova proposta per la prima volta in Cassazione.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla l. n. 176 del 2020
Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del giudizio di cassazione (richiamata in Udienza).
Massime di principio
- Quando è negoziato un 'concordato' sulla pena tra imputato e PM, il giudice che non lo accoglie è tenuto a pronunciarsi esplicitamente e a motivare quel rigetto nella sentenza di merito; l'omessa decisione motivata determina nullità e annullamento.
- La Corte di Cassazione non richiede sempre l'enunciazione formale del capo di imputazione nella sentenza impugnata se i fatti e la qualificazione giuridica sono chiaramente desumibili dalla motivazione complessiva e dagli atti dei precedenti gradi.
- Questioni di merito riguardanti la valutazione della prova e l'attendibilità dei testimoni sono di norma riservate al giudice di merito; la Corte di Cassazione non le riesamina se proposte come nuove censure in cassazione o prive di specificità.
- La concessione delle attenuanti generiche richiede una motivazione specifica fondata su elementi di fatto; la loro negazione, se adeguatamente motivata dal giudice in relazione al disvalore dell'azione, non costituisce autonomia di diritto dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può comportare la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41843/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41844/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41848/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41849/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41850/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41851/2023 del 16/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →