Cassazione Civile, Ordinanza n. 15797/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (compratore)
La controversia
Una persona aveva acquistato un immobile ad uso abitativo e, durante lavori di installazione dell'impianto di condizionamento, erano state rinvenute nel sottotetto grandi quantità di materiale di scarto occultate dietro pareti divisorie non strutturali. L'acquirente aveva chiesto al venditore il rimborso delle spese sostenute per la rimozione e lo smaltimento delle macerie, oltre a un importo per il disagio patito. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, invece, il venditore otteneva la riforma della decisione, con rigetto della domanda, sul rilievo che la presenza delle macerie non integrasse un vizio della cosa venduta ai sensi dell'art. 1490 c.c., non fosse stato provato un patto di garanzia circa l'utilizzabilità abitativa del sottotetto e non risultasse provato l'occultamento in mala fede. Contro tale sentenza la parte acquirente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello perché emessa prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche; 2) violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che 68 quintali di macerie rendevano inagibile il sottotetto e che una testimonianza non era stata esaminata; 3) violazione di legge, assumendo che spettasse al venditore provare di non essere responsabile della collocazione delle macerie nel sottotetto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti il secondo e il terzo. Ha affermato che il giudice d'appello aveva pubblicato la sentenza il giorno stesso di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., così impedendo alle parti l'esercizio pieno del diritto di difesa e violando il contraddittorio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Livorno in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato per escludere che la mera presenza di macerie nel sottotetto integri automaticamente un vizio della cosa venduta; il giudice di merito aveva ritenuto che, nel caso concreto, non vi fosse inidoneità all'uso abitativo né diminuzione del valore.
art. 1490, secondo comma, c.c.
È richiamato per escludere l'esistenza di un patto di deroga alla garanzia per vizi, non essendo stata provata una clausola contrattuale specifica in tal senso.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
È la norma invocata per denunciare la nullità della sentenza d'appello emessa prima della scadenza dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), c.p.c.
È la norma invocata per censurare la violazione di legge e l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla qualificazione del vizio della cosa venduta e alla prova testimoniale.
La Corte ribadisce che la decisione non può essere pubblicata prima della scadenza dei termini concessi alle parti per comparse conclusionali e memorie di replica; la loro inosservanza comporta nullità della sentenza per compressione del diritto di difesa.
art. 155, quinto comma, c.p.c.
È applicato al calcolo dei termini processuali, con proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cade di sabato o in giorno festivo.
Massime di principio
- La pubblicazione della sentenza prima della scadenza dei termini per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica determina nullità della decisione, perché impedisce alle parti di esercitare compiutamente il diritto di difesa e il contraddittorio nella fase finale del processo.
- La deduzione di tale nullità non richiede che la parte indichi in concreto quali ulteriori difese avrebbe svolto o quali argomentazioni decisive avrebbe introdotto, essendo sufficiente la violazione del termine processuale garantito dall'art. 190 c.p.c.
- Nel computo dei termini processuali, quando la scadenza cade in giorno festivo o di sabato, opera la proroga al primo giorno seguente non festivo secondo la disciplina generale sul computo dei termini.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per un vizio processuale assorbente, restano assorbite le ulteriori censure attinenti al merito della controversia.
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