Cassazione Penale, Ordinanza n. 23263/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice d'appello)
La controversia
Con unico atto di ricorso per cassazione proposto nell'interesse di due imputati, si denunciava inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione al dedotto mancato raggiungimento della prova circa il reato contestato. In sostanza, i ricorrenti contestavano la valutazione della prova indiziaria posta a base dell'affermazione di responsabilità. Nel medesimo motivo si censurava anche il rigetto, da parte del giudice di merito, della richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., assumendo che il danno fosse di minima rilevanza economica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla valutazione della prova e sull'affermazione di responsabilità non fosse proponibile in sede di legittimità, poiché non risultava essere stata specificamente dedotta come motivo di appello, con conseguente preclusione ex art. 606, comma 3, c.p.p., come emergente dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, c.p., trattandosi di valutazione discrezionale di merito sorretta da motivazione non illogica, essendo stato evidenziato che il danno non poteva considerarsi di minima rilevanza economica in ragione della tipologia e del numero dei beni sottratti. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
comma 1, lett. e); comma 3
La censura sulla valutazione della prova e sull'affermazione di responsabilità non è scrutinabile in cassazione se non è stata previamente dedotta in appello; la mancata deduzione specifica nel giudizio di secondo grado comporta preclusione e inammissibilità della doglianza.
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità implica una valutazione discrezionale di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrarietà della motivazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta censure sulla valutazione della prova indiziaria e sulla sussistenza della responsabilità penale se tali questioni non sono state specificamente devolute con l'appello, quando ciò sia richiesto a pena di inammissibilità.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della rilevanza economica del danno ai fini dell'attenuante del danno di speciale tenuità, salvo che la motivazione sia meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
- La deduzione della mancata prova del reato non consente, di per sé, un nuovo giudizio di merito in cassazione, se la censura mira solo a rivalutare gli elementi indiziari già apprezzati dai giudici di merito.
- La decisione sul riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. è frutto di apprezzamento discrezionale basato sulla concretezza del danno e sulla natura dei beni sottratti, e non è censurabile in cassazione in assenza di evidenti vizi logici.
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