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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1613/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato condannato dal GIP a 2 anni e 8 mesi di reclusione e 12.000 euro di multa per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il difensore ha impugnato la sentenza in cassazione con due motivi: (1) vizio di motivazione per mancata verifica della causa di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p.; (2) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente, sostenendo che il titolo di guida non aveva agevolato la commissione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017, i ricorsi avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono ammessi ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis solo per questioni limitate (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena/misura di sicurezza) e il motivo proposto non rientrava in tali categorie; inoltre il motivo era generico e non si confrontava con la motivazione impugnata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che le sanzioni accessorie di cui all'art. 85 d.P.R. 309/1990 sono facoltative e richiedono specifica motivazione; tuttavia il Tribunale aveva adeguatamente motivato il ritiro della patente collegandolo all'uso dell'autovettura nella cessione della sostanza, mostrando l'esistenza di un rapporto causale tra l'impiego del veicolo e l'attività criminosa. Perciò anche questo motivo è stato ritenuto inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1

    Norma sostanziale che sanziona l'illecita detenzione di sostanze stupefacenti; è il fatto-reato contestato e fondamento della condanna applicata dal GIP.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 85

    Prevede le pene accessorie (tra cui il ritiro della patente) in materia di stupefacenti; la Corte ricorda che tali pene accessorie sono facoltative e la loro applicazione richiede specifica motivazione che illustri il nesso tra reato e titolo abilitativo.

  • codice di procedura penale - art. 129

    Richiamato nella censura del ricorrente come causa di non punibilità che sarebbe dovuta essere verificata dal giudice di merito; la Corte non ha esaminato il merito perché la censura non rientrava nei limiti del ricorso avverso l'applicazione della pena su richiesta.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha modificato le condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta, restringendo i motivi utilizzabili e rendendo inammissibili i motivi che investono la motivazione del provvedimento, salvo i casi tassativamente indicati.

  • codice di procedura penale - art. 448, comma 2-bis

    Stabilisce i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta: il ricorso è ammesso solo per questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • codice di procedura penale - art. 610, comma 5-bis

    Usato dalla Corte per motivare la procedura semplificata e non partecipata di dichiarazione di inammissibilità per i ricorsi che non rientrano nei casi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis; indica la specifica modalità di trattazione dei ricorsi in tema di applicazione della pena su richiesta.

  • codice di procedura penale - artt. 610, comma 1 e 611

    Richiamati per distinguere i casi in cui è prevista la trattazione partecipata dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato; ma la specialità dell'art. 610, comma 5-bis in combinato con art. 448, comma 2-bis giustifica la trattazione semplificata quando il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • Avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta (cd. 'patteggiamento') il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti fissati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; motivi generici o che investono la mera motivazione di merito sono spesso dichiarati inammissibili.
  • Se si contesta la mancata verifica di una causa di non punibilità (es. art. 129 c.p.p.), occorre verificare preventivamente se tale censura rientra fra i motivi ammessi per il ricorso ex art. 448, comma 2-bis; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità per carenza di ragione ammissibile.
  • Le sanzioni accessorie (come il ritiro della patente) previste dall'art. 85 d.P.R. 309/1990 sono di natura facoltativa: il giudice che le applica deve dare motivazione specifica che dimostri il nesso tra il titolo oggetto della sanzione e l'attività criminosa.
  • Nei ricorsi per cassazione è essenziale confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; l'assenza di un confronto diretto e di argomentazioni specifiche può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; quindi valutare con attenzione la fondatezza e l'ammissibilità del ricorso prima di proporlo.

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