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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17534/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2012, impugnato dalla contribuente davanti al giudice tributario e poi in cassazione. In un precedente giudizio di legittimità la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per mancato deposito dell’avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta. Contro tale ordinanza è stata proposta revocazione, deducendo un errore di fatto: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che l’omesso deposito dell’avviso di ricevimento rendesse inesistente, e non semplicemente nulla, la notificazione del ricorso; ne derivava, a suo dire, la necessità di disporre la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. La ricorrente ha inoltre richiamato le difficoltà di accesso agli uffici postali durante l’emergenza pandemica, sostenendo che ciò avrebbe inciso sul deposito del documento.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la censura non denunciasse un errore di fatto revocatorio, ma una contestazione di natura giuridica e valutativa sulla qualificazione dell’assenza dell’avviso di ricevimento e sulle conseguenze processuali della notifica postale. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Non ha provveduto sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimata; ha inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    "Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta [...] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne [...] la revocazione"

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti dell’art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    "Le sentenze ... possono essere impugnate per revocazione ... se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"

    L’errore revocatorio richiede la supposizione dell’esistenza di un fatto escluso dagli atti o dell’inesistenza di un fatto positivamente accertato, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione non è invocabile quando la doglianza attenga, in realtà, a una questione di qualificazione giuridica della notifica e non a un errore di fatto revocatorio.

  • art. 149 c.p.c.

    "avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c."

    Nella notifica a mezzo posta il perfezionamento nei confronti del destinatario richiede la consegna del plico, attestata dall’avviso di ricevimento da depositarsi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo in presenza di una svista percettiva su un fatto storico incontestato; resta escluso quando la censura investa l’interpretazione giuridica degli atti o la valutazione del loro significato processuale.
  • Non è ammissibile la revocazione contro una decisione della Corte di cassazione se il motivo mira a correggere un errore di diritto o di giudizio, anche quando l’errore sia prospettato come falsa lettura di documenti o risultanze processuali.
  • Il fatto oggetto di errore revocatorio deve essere decisivo, evidente e non controverso; se sul punto vi è stato dibattito tra le parti o una pronuncia del giudice, manca il presupposto della svista percettiva.
  • Nella notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta, la mera spedizione non è sufficiente: ai fini del perfezionamento verso il destinatario e della verifica di tempestività occorre il deposito dell’avviso di ricevimento.
  • La mancanza dell’avviso di ricevimento, nella prospettiva adottata dalla Corte, comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione e non legittima la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. quando la questione sia stata correttamente qualificata come difetto rilevante ai fini dell’ammissibilità.
  • Il rimedio revocatorio contro le decisioni di legittimità ha carattere eccezionale e non può essere utilizzato per riaprire questioni già decise o per mettere in discussione la definitività del giudicato su basi diverse dagli errori di fatto tassativamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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