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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01507/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito sia quanto alla responsabilità per il reato di cui all'art. 391-ter c.p. sia quanto al diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 391-ter c.p. e aveva negato il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. In cassazione deduceva, in sintesi, l'erroneità dell'affermazione di responsabilità, sostenendo una diversa lettura della condotta contestata, e contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e manifestamente infondati, perché ripetitivi di censure già esaminate e respinte con motivazione congrua dalla Corte territoriale. Quanto al primo motivo, ha richiamato la motivazione d'appello secondo cui la norma incriminatrice sanziona l'utilizzo del cellulare da parte del detenuto; nel caso concreto il ricorrente era già sottoposto a misura custodiale quando ebbe il malore, e i tabulati documentavano un ampio uso abusivo del telefono, anche per contatti con soggetti pregiudicati. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, fondato sui precedenti penali gravi e numerosi dell'imputato, ricordando che tali attenuanti possono essere negate anche in ragione dei soli precedenti penali.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.

    La norma è letta come sanzione dell'utilizzo del cellulare da parte del detenuto; nel caso concreto l'elemento rilevante è la condizione di detenuto del soggetto e l'uso abusivo del telefono documentato dai tabulati.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche in considerazione dei precedenti penali dell'imputato, specie se gravi e numerosi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a reiterare censure già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi.
  • Il reato di cui all'art. 391-ter c.p. è integrato dall'utilizzo del telefono cellulare da parte del detenuto; non rilevano letture difensive incompatibili con il dato fattuale della già intervenuta sottoposizione alla misura custodiale.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da una motivazione che valorizzi i precedenti penali dell'imputato, potendo tali precedenti da soli giustificare il mancato riconoscimento del beneficio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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